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a cura dell' Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso - se l’impianto di demolizione non procede alla bonifica tramite le complesse operazioni indicate dalla legge, il veicolo deve continuare ad essere considerato un rifiuto speciale pericoloso

(Cass. Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021)

La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell’art. 184 D.Lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l’allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 “i veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose”. Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti (cui l’elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e  componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi...

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Venerdì, 11 Giugno 2021
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