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Corte di Cassazione 06/05/2021

CASSAZIONE: LESIONI PERSONALI STRADALI PROCEDIBILI SEMPRE D'UFFICIO

Nuova e importante sentenza della Quarta Sezione Penale della Suprema di Cassazione nr. 16693 del 7 aprile 2021 che ha ribadito come il reato previsto e punito dall'art. 590bis del codice penale è procedibile d'ufficio, non necessita perciò di querela di parte come aveva indicato il Tribunale di Milano che aveva prosciolto un cittadino dalle accuse di aver procurato lesioni personali stradali. Il ricorso era stato attivato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, che ha dedotto come i due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotti dalla legge nr. 41/2016, costituiscano ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose e che in relazione a quest'ultima fattispecie non sia necessaria la condizione di procedibilità della querela per i fatti commessi dopo la modifica legislativa. Per la Cassazione il Tribunale di Milano ha però disatteso l'orientamento consolidato "offrendo una personale lettura ermeneutica contraria con argomenti già affrontati e superati in modo certamente più corretto e persuasivo da parte della giurisprudenza di legittimità". Provvedimento di archiviazione perciò annullato e nuovo procedimento penale davanti al Tribunale che dovrà procedere d'ufficio sul nuovo procedimento.

>In allegato la sentenza della Cassazione


 


La Cassazione ribadisce  come il reato previsto e punito dall'art. 590bis del codice penale è procedibile d'ufficio, non necessita perciò di querela di parte. (ASAPS)

 

Giovedì, 06 Maggio 2021
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