Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, a trasporti effettuati impiegando i particolari veicoli elencati nel medesimo paragrafo 1...