Martedì 16 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 29/05/2004

Codroipo (Ud) - IL GIUDICE DI PACE RESPINGE I RICORSI DI AUTOMOBILISTI MULTATI PER SEGNALETICA PRIVA DEI REQUISITI DI LEGGE: “I CARTELLI STRADALI SONO SEMPRE LEGITTIMI, DUNQUE PAGATE”

Codroipo (Ud) 

IL GIUDICE DI PACE RESPINGE I RICORSI DI AUTOMOBILISTI MULTATI PER SEGNALETICA PRIVA DEI REQUISITI DI LEGGE: “I CARTELLI STRADALI SONO SEMPRE LEGITTIMI, DUNQUE PAGATE”

(ASAPS) UDINE – Un anno fa aveva suscitato clamore, e soprattutto aveva rinverdito le speranze di centinaia di ricorrenti, il caso di un automobilista che, sanzionato per aver bucato il limite di velocità, aveva visto accogliere il proprio ricorso dal giudice di pace di Latisana,  tirando in ballo la mancata vidimazione dei segnali stradali, che sul retro del pannello non erano stati timbrati con il numero e la data dell’ordinanza (ex art. 77/7° del Codice della strada). Dopo la clamorosa sentenza – che gli dava ragione – il verbale e il ritiro della patente di guida, da parte della Polizia Stradale, vennero annullati. Quella decisione provocò un aumento vertiginoso di ricorsi, ma ora il fiume di opposizioni potrebbe avere un freno da una sentenza del tutto contraria, stavolta emessa dal giudice di pace di Codroipo (Udine), dove i ricorsi ispirati dallo stesso motivo sono stati rigettati. Il dottor Tammaro Di Donato – secondo quanto riportato da Il Gazzettino  - risulta infatti aver rigettato i ricorsi basati sulla “giuridica inesistenza e/o illegittimità della segnaletica stradale presente”, ritenendoli del tutto infondati perché “nella contrapposizione degli esiti interpretativi determinatisi sul punto in questione a seguito di oscillanti decisioni della Suprema corte di Cassazione ritiene di privilegiare la tesi di carattere generale, secondo la quale deve esistere la presunzione di legittimità e dell’immediata forza esecutiva che ogni segnale stradale trasmette, onde la semplice apposizione di un segnale dovrebbe far ritenere che essa abbia quale presupposto l’emanazione - seppur risalente o non più rinvenibile - dei provvedimenti di approvazione”. In sostanza non può un timbro o un marchio – apposto o meno sul retro – far venir meno la validità del messaggio imposto. E infatti: “non si può ragionevolmente comprendere come un identico segnale, privo di requisito di regolarità, possa essere ritenuto illegittimo nel caso di illecito amministrativo (ad esempio per eccesso di velocità) e quindi possa essere disatteso, mentre poi lo stesso segnale, difettando sempre del medesimo requisito di regolarità, possa essere ritenuto legittimo se, nel caso di una sua inosservanza, si determini un fatto colposo (ad esempio incidente stradale con feriti o morti a causa della inosservanza dei limiti di velocità)”. (ASAPS)

 

Sabato, 29 Maggio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK