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Articoli 27/03/2020

di Ugo Terracciano*
Coronavirus D.L. N. 19/2020 – NUOVE E VECCHIE SANZIONI – BREVI NOTE

Lasciamo a parte ogni commento sulla superfetazione di decreti e ordinanze a cui abbiamo assistito, la cui sovrabbondanza non poteva che ingenerare confusione sui destinatari costretti ad aggiornarsi sui propri obblighi ad horas da quotidiani e social e TV (ed anche meritoriamente dal sito www.asaps.it particolarmente attivo nonostante le difficoltà del momento). Certo che parlare di “ingiustificabilità dell’ignoranza della legge”, in queste condizioni (in cui ogni giorno cambia anche il modulo di autocertificazione sul sito del Ministero dell’Interno), potrebbe diventare un esercizio di mero rigore formale. Ma anche su questo transeat.
La buona notizia è che il d.l. n. 19 del 2020 ha riordinato il sistema dispositivo e sanzionatorio facendo luogo – ciò che più interessa ai fini della presente riflessione – al regime sanzionatorio amministrativo piuttosto che a quello penale fino ad ora vigente. Soprassediamo sul fatto che – proprio perché si passa da una pregressa disciplina penale a quella amministrativa – potevamo evitare gli effetti di una onerosa depenalizzazione anche perché era intuitivo che una “multa” avrebbe avuto un maggiore effetto deterrente e avrebbe comunque portato soldi nelle casse pubbliche da utilizzare per l’emergenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI NEL NUOVO REGIME: L’art. 4 del decreto n. 19/2020 opera una vera e propria depenalizzazione dal momento che il contenuto dei precetti resta immutato ma cambia la natura della sanzione (che è tramutata in amministrativa) irrogabile direttamente dall’Autorità amministrativa.
La norma, dopo la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato” punisce con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro la violazione di una delle ventotto restrizioni previste dall’art. 1, comma 2 dello stesso Decreto Legge. Per quanto riguarda il procedimento si applicano le regole generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in combinato con quanto disposto nell’art. 202 del codice della strada. Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie - sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave - il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

LE PROCEDURE - Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Il trasgressore ai sensi dell’art. 202 c.d.s., può estinguere l’obbligazione entro 60 giorni dalla contestazione della violazione. E’ ammesso il pagamento nella misura minima di 400 euro ridotti a 280 euro (il 30%) se la conciliazione avviene nei trenta giorni successivi (rispetto ai precedenti cinque) alla contestazione o notifica.
In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l’intero territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale, dalla Regione. I termini del relativo procedimento amministrativo restano, comunque, sospesi fino al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 18/2020.
La sanzione è aumentata fino ad u terzo nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo (ivi compresa la bicicletta, classificata come tale dall’art. 47 c.d.s.).

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – La violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente. In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo procedente può disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva.

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI - In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e comporta l’obbligo del pagamento in misura minima di una somma pari a 800 euro (560 euro per lo sconto del 30%) e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.

CHE FINE FANNO LE VIOLAZIONI GIÀ CONTESTATE EX ART. 650 C.P.?
-  Delle contestazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria si occupa l’art. 4, comma 8, del D.l. n. 19/2020 al fine di consentire il passaggio dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio. La disposizione ricalca l’art. 100 d.lgs. 30/12/1999 n. 507 ed applica il principio del favor rei, stabilendo che le violazioni commesse anteriormente alla data del 25 marzo 2020 il regime sanzionatorio opera retroattivamente, con sanzione applicata nella misura minima ridotta alla metà - pari a 200 euro. Tale previsione evita l’effetto perverso che sarebbe derivato dalla convergenza di due diversi “principi di legalità” - ex art. 2, comma 2, c.p. ed ex art. 1 legge 689/81 - che avrebbero portato, per un fatto commesso anteriormente all’entrata in vigore del decreto, all’inapplicabilità tanto della sanzione penale (non più vigente al momento del giudizio), quanto della sanzione amministrativa (non ancora vigente al momento del fatto).

PROCEDIMENTI GIA’ DEFINITI PER VIOLAZIONI DELL’ART. 650 C.P. CONTESTATI
– Per quanto detto, nel caso (alquanto teorico) che il procedimento penale per il reato depenalizzato sia stato definito con sentenza o decreto di condanna passati in giudicato, il giudice dell’esecuzione provvederà - con l’osservanza della procedura de plano contemplata dall’art. 667, comma 4, c.p.p. - con apposita ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, a revocare la condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

PROCEDIMENTI PENDENTI - Per i procedimenti penali pendenti (cioè, pressoché tutti) l’Autorità giudiziaria dispone, entro il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della nuova normativa la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.
Il successivo procedimento amministrativo sanzionatorio si instaura mediante notifica al trasgressore (già indagato o imputato), entro il termine di 90 gg. (se residente in Italia, e 360 gg., se residente all’estero) decorrente dalla ricezione degli atti, degli estremi della violazione. Entro i successivi 60 gg. dalla notifica, il trasgressore è rimesso in termini per tutte le modalità di estinzione del procedimento amministrativo (pagamento in misura ridotta; tutela in sede amministrativa).

*Presidente Fondazione ASAPS S.S.U.


La puntuale analisi sui nuovi regimi sanzionatori in un contesto certamente confuso anche per gli operatori di polizia (e per i cittadini).
La scheda  sintetica e chiara di Ugo Terracciano presidente della Fondazione ASAPS, è una utile guida per capire il percorso fra le precedenti sanzioni penali di ieri e quelle amministrative di oggi.


 

Venerdì, 27 Marzo 2020
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