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Tenuità del fatto anche per le lesioni stradali gravi
da lsole24ore.com

Soluzione per «bypassare» la procedibilità d’ufficio per gli incidenti lievi

Mentre si attende che la Corte costituzionale completi i suoi giudizi sulla procedibilità d’ufficio del reato di lesioni stradali, il Tribunale di Milano indica una strada alternativa: la non punibilità del fatto. Un modo per arrivare allo stesso risultato: evitare di aprire fascicoli anche per incidenti tutt’altro che gravi, in cui tuttavia c’è stato il ferimento di una persona con prognosi superiore a 40 giorni.

In questo caso, per il Codice penale siamo di fronte a lesioni gravi. Per le quali la legge 41/2016 (che introdusse nel Codice penale gli articolo 589-bis e 590-bis, rispettivamente con i reati di omicidio e lesioni stradali) prevede la procedibilità d’ufficio. Ma il legislatore sembrò fare rapidamente retromarcia con il Dlgs 36/2018 che ha previsto la procedibilità a querela di parte per una serie di reati, tra cui in prima battuta le lesioni stradali. Solo che alla fine questo reato fu escluso dal Dlgs 36/2018 e questa scelta ha già superato il vaglio di costituzionalità (sentenza 223/2019 della Consulta).

Resta però il problema che aveva suscitato critiche all’articolo 590-bis: vengono attivati gli uffici giudiziari per vicende in cui spesso la colpa dell’imputato è solo lieve (anche in una banale manovra di parcheggio può capitare di provocare ferite a una gamba non guaribili entro 40 giorni) e normalmente la vittima - anche quando sporge querela - la rimette appena ottiene il risarcimento integrale.

Ciò è accaduto anche nella vicenda su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano, Quinta sezione penale (giudice Anna Zamagni), nella causa 8428/19 (sentenza del 9 dicembre). Un automobilista, avanzando lentamente a un incrocio per recuperare la visibilità limitata da alcuni veicoli parcheggiati, aveva investito un motociclista.

Tra le richieste della difesa c’era il non doversi procedere perché la querela era stata rimessa, ma il giudice ha ricordato che ora il reato è procedibile d’ufficio e già la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’articolo 590-bis. Non solo: un’altra questione di legittimità costituzionale era partita proprio da Milano, ma il giudice non si attendeva un esito diverso.

Di qui la decisione di accogliere un’altra richiesta della difesa: il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In questo modo, di fatto il giudice indica il modo diverso per chiudere rapidamente un procedimento aperto obbligatoriamente d’ufficio.

Il giudice ha ravvisato che ci fossero tutti i requisiti previsti dalla norma sulla tenuità (articolo 131-bis del Codice): pena massima non superiore a cinque anni, condotta colposa non abituale ed esiguità del danno o del pericolo. In particolare, la sentenza sottolinea che la prognosi riguardava solo escoriazioni ed era appena superiore al limite oltre il quale secondo il Codice si entra nelle lesioni gravi. Quest’ultimo dato viene superato dal giudice osservando che è stata la stessa vittima a valutare tenue il fatto, avendo rimesso la querela. Infine, la dinamica dell’incidente (velocità bassissima e necessità di avanzare per vedere di più) è un comportamento ben poco pericoloso.

di Maurizio Caprino
da lsole24ore.com


Una decisione innovativa. “Mentre si attende che la Corte costituzionale completi i suoi giudizi sulla procedibilità d’ufficio del reato di lesioni stradali, il Tribunale di Milano indica una strada alternativa: la non punibilità del fatto.” “Di qui la decisione d i accogliere un’altra richiesta della difesa: il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In questo modo, di fatto il giudice indica il modo diverso per chiudere rapidamente un procedimento aperto obbligatoriamente d’ufficio.Il giudice ha ravvisato che ci fossero tutti i requisiti previsti dalla norma sulla tenuità (articolo 131-bis del Codice): pena massima non superiore a cinque anni, condotta colposa non abituale ed esiguità del danno o del pericolo.” (ASAPS)

Giovedì, 09 Gennaio 2020
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