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Notizie brevi 02/08/2004

FORLÌ - Sequestri e Fermi Amministrativi: UNA LEGGE POCO CHIARA

 
Sequestri e Fermi Amministrativi:
UNA LEGGE POCO CHIARA.
(ASAPS) FORLÌ - Ammettiamolo, la legge sul fermo amministrativo non è chiara; anzi, le leggi, perché in realtà le norme sono due: una, e la conosciamo bene noi del mestiere, riguarda la sanzione accessoria che si applica per rendere più amara una sanzione amministrativa (guida con patente scaduta, mancata revisione in ambito autostradale, ecc); l’altro fermo amministrativo, invece, viene disposto dall’Agenzia Regionale delle Entrate o dalla società incaricata di riscuotere i tributi per conto degli enti pubblici, e che consiste in un provvedimento applicato de facto quando il proprietario di un veicolo non paga le tasse o una cartella esattoriale. Quale differenza? È presto detto: nel primo caso il fermo amministrativo viene immediatamente eseguito con la redazione del verbale di contestazione nei confronti del trasgressore, al quale viene notificato anche l’atto de quo che impone il parcheggio forzato in un luogo che non sia la pubblica via. Violare questo obbligo comporterebbe, in caso di recidiva, 1.626 euro e rotti. Nell’altra eventualità, invece, il contribuente che manca al proprio dovere si vede recapitare a casa una prima raccomandata d’avviso, alla quale segue - in mancanza di pagamento - una seconda missiva nella quale gli viene notificato l’obbligo di non circolare: il provvedimento viene inviato anche al Pubblico Registro Automobilistico, che lo inserisce in maniera tale da impedire ogni passaggio, compreso ovviamente il passaggio di proprietà. Nel caso in cui il veicolo inibito venisse sorpreso a circolare, il proprietario dovrebbe pagare una multa da 343 euro e 45, cinque volte inferiore a quella prevista per la fattispecie di applicazione legata a violazioni del CdS. A questo punto occorre far notare alcune questioni: innanzitutto le assicurazioni, spesso, rifiutano di pagare eventuali danni provocati da auto fermate, proprio in ragione del divieto di circolazione imposto loro; in secundis, se in un primo momento solo le Agenzie delle Entrate potevano emettere un provvedimento di fermi amministrativo - come previsto dalla Legge 30/1997 e dal decreto attuativo (503/1998), successivamente questa facoltà è stata estesa con il D.Leg. 193/2001 anche alle Esattorie ed alle concessionarie. Va però aggiunto che il decreto avrebbe dovuto complementarsi con un regolamento, mai però emanato, che avrebbe spiegato modalità, termini e procedure. Si verifica, ora, che molti tribunali stanno accogliendo i ricorsi degli automobilisti che lamentano tale lacuna e le esattorie, oltre che perdere, devono far fronte a spese di giudizio e di custodia dei veicoli. Tra le dispute di automobilisti, giudici ed esattori, noi dell’Asaps facciamo comunque notare che nessuno di quei provvedimenti è di fatto inserito in terminali di PS, e quindi per accertarne l’esistenza è necessario effettuare visure nell’archivio PRA. (ASAPS)
Lunedì, 02 Agosto 2004
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