di Franco Medri * e Maurizio Piraino **
Trasporto di cabotaggio con più punti di carico e scarico
Ai sensi dell’art. 2, punto 6, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, rubricato «Definizioni», per «trasporti di cabotaggio» intende i «trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento».
Le disposizioni che disciplinano le corrette modalità di svolgimento di tali trasporti sono contenute nel capo III, intitolato «Cabotaggio», del predetto regolamento (artt. 8 ÷ 10).
Più nel dettaglio, l’art. 8 dello stesso, ai paragrafi 1 e 2, così prevede: «1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio...»...
da il Centauro n. 224