ROMA -È
entrato a regime senza problemi lo Sportello telematico dell’automobilista
(Sta): anche la messa in circolazione dei nuovi veicoli può avvenire
solo con la relativa procedura, che di fatto prevede l’adempimento contestuale
delle pratiche d’immatricolazione (di competenza del Dtt) e dell’iscrizione
al Pra. Lo Sta era stato avviato il 16 dicembre 2002, con i passaggi
di proprietà dell’usato.
Il sistema informatico dello Sportello non ha avuto alcun tipo di malfunzionamento,
per cui i timori che avevano portato il ministero delle Infrastrutture
a decidere rinvii anche all’ultimo momento (si veda "Il Sole-24
Ore" del 4 e del 5 maggio scorso) sono svaniti, nonostante voci
diffusesi a fine maggio parlassero di ulteriori slittamenti richiesti
da costruttori e concessionari.
Va però precisato che sui risultati del primo giorno influisce
il basso numero di pratiche richieste ed evase: appena 2.800, contro
una media giornaliera di circa 8mila. La scarsità di pratiche
si spiega anche con la preoccupazione per eventuali malfunzionamenti,
ma c’è anche un motivo "strutturale": di solito molte
immatricolazioni si concentrano negli ultimi giorni del mese, quando
case e concessionari ne effettuano a proprio nome, per migliorare le
statistiche di vendita (con esemplari venduti ai clienti finali solo
successivamente, come "km zero").
I punti deboli. In ogni caso, le preoccupazioni degli operatori
non sono svanite: è vero che il sistema informatico è
migliorato rispetto agli inizi (le prime sperimentazioni risalgono ai
primi mesi del 2002), ma si regge pur sempre su collegamenti telefonici
che non si rivelano sempre affidabili. Il problema è comune con
le officine autorizzate alle revisioni obbligatorie, che dal 1997 utilizzano
analoghi collegamenti.
Un’altra questione riguarda l’effettiva utilità dello Sta, che
non semplifica le procedure come appare a prima vista. Infatti, esso
non influisce sul regime giuridico dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori),
che restano beni mobili registrati. Ciò vuol dire che resta necessario
un passaggio preliminare dal notaio, che non è inserito nel sistema
Sta. Per questo, è ancora impossibile perfezionare una transazione
semplicemente recandosi una volta sola in una delle sedi dello Sportello
(si veda la scheda a sotto): prima il venditore deve recarsi da un notaio.
Un vantaggio dello Sportello deriva dall’obbligo di effettuare contestualmente
le operazioni di competenza del Dtt e quelle del Pra. Ciò elimina
la possibilità di illeciti legati alla mancata trascrizione al
Pra delle transazioni: l’onerosità della pratica (gravata, tra
le altre, dall’Imposta provinciale di trascrizione, l’Ipt) spingeva
alcuni acquirenti privati di usato o alcuni commercianti a ometterla,
con conseguenze rispettivamente sui precedenti proprietari dei veicoli
e sui clienti. Ma proprio l’obbligo di contestualità taglia una
fonte di finanziamento a concessionari e commercianti, che prima facevano
fruttare per due mesi i soldi versati dal cliente all’atto dell’acquisto
per l’iscrizione al Pra: secondo l’articolo 94 del Codice della strada,
quest’ultima poteva avvenire appunto entro 60 giorni dall’ immatricolazione.
A confronto
Vecchie e nuove procedure per immatricolazione e iscrizione dei veicoli
• Prima. Per ogni acquisto di veicolo nuovo (esclusi i ciclomotori),
occorreva espletare l’immatricolazione al Dtt (la ex Motorizzazione,
che rilasciava targhe e carta di circolazione) e l’iscrizione al Pra
(Pubblico registro automobilistico, che rilasciava il certificato di
proprietà). Doppio passaggio anche per l’usato: aggiornamento
carta di circolazione al Dtt e trascrizione al Pra. In tutti i casi,
il venditore deve recarsi dal notaio, obbligo che resta anche col regime
attuale.
• Oggi. Con lo Sportello telematico dell’automobilista,
le pratiche al Dtt e al Pra vanno espletate contemporaneamente in una
sede dello Sportello (cioè in un ufficio provinciale Dtt o Pra
o in una delle agenzie di pratiche automobilistiche abilitate). I documenti
vengono rilasciati in tempo reale. Continua ad applicarsi il vecchio
regime per i veicoli a noleggio e per quelli d’importazione parallela.
di Romeo
Gabellini