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di Paolo Carretta*
Il Codice (dei beni culturali) e il Da Vinci
Il d.lgs. 42/2004, novellato dalla L. n. 124/2017 (Cod.), e la nozione di bene culturale

Bene culturale si qualifica la cosa immobile o mobile che presenti interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quella individuata dalla Legge o in base alla Legge come testimonianza avente valore di civiltà. La Legge individua tali beni, assoggettandoli alle disposizioni di tutela (Tit. I, Parte II Cod.), tra cui: misure di protezione (artt. 21 e ss.) concernenti tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione; misure di conservazione (artt. 29 e ss.) concernenti obblighi conservativi e disciplina della circolazione (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientra anche quella concernente i beni inalienabili, culturali ex lege (art. 10 Cod.), che, in quanto tali, che non necessitano di alcun tipo di accertamento (c. 2); specifiche disposizioni di tutela (art. 11 Cod.), indicate di volta in volta; la verifica dell’interesse culturale e la conseguente dichiarazione di interesse culturale (art. 13), perchè beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 12), e a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), a seguito della quale acquisiscono la qualifica di beni culturali; tale verifica da parte del MIBAC può farsi d’ufficio, ma anche a richiesta di enti o di coloro cui le cose appartengono; in caso di accertamento positivo (c.d. vincolo) queste divengono oggetto di tutela...

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da il Centauro n. 223

Giovedì, 14 Novembre 2019
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