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di Luigi Altamura*
Etilometro come autovelox: per la Cassazione spetta all’accusa provare l’attendibilita’ dello strumento

Per gli organi di polizia stradale la sentenza nr. 38618/2019 della Quarta Sezione Penale della Cassazione suona come un ammonimento alla massima attenzione nelle procedure di ricerca delle fonti di prova, al fine di perseguire il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 e 186bis del Codice della Strada. L’innovativo principio giurisprudenziale, ripreso dall’ambito civilistico, porta ad un preciso obbligo dell’accusa nel provare l’attendibilità dell’etilometro.

La Cassazione con la sentenza pubblicata lo scorso 19 settembre, riprende i principi adottati dalla Corte Costituzionale (sentenza nr. 113/2015) con cui è stato introdotto per i misuratori di velocità l’obbligo di di taratura, non previsto in modo chiaro dal Codice della Strada o da altre norme. L’obbligo di revisione periodica è condizione indispensabile per provare il reato, nonostante l’art.379 del Regolamento di Esecuzione del Codice imponga “verifiche di prova” periodiche e considerata la copiosa giurisprudenza  e l’orientamento espresso in numerose sentenze fosse quello imposto alla difesa di fornire prove contrarie all’accertamento, come  i vizi dello strumento, errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado aveva confermato la condanna di un cittadino ex art. 186 CdS, ma il difensore con l’unico motivo di ricorso aveva indicato proprio quello che l’onore della prova spettasse all’accusa, provando perciò l’ffidabilità dell’etilometro, che risultava omologato ma non sottoposto alla revisione periodica indicata dall’art. 379 c.8 del DPR nr. 495/2002. E il difensore ha richiamato proprio la Corte Costituzionale, quando ha deciso precisi obblighi di funzionalità e taratura degli strumenti di misurazione, indicando un principio cardine e ciè che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico è soggetto a variazioni, dovute ad invecchiamento e ad eventii quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti dela tensione di alimentazione. Tale assunto rende intrinsecamente irragionevole l’esonero della apparecchiature dalle verifiche periodiche.

Ancora più a fondo entra la Cassazione, evidenziando come “essendo strumenti a tutela della sicurezza stradale costituiscono fonte di prova senza che l’inerente onere probatorio (pressochè diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchio possa gravare sull’automobilista. Ma i giudici della Cassazione ne hanno anche per le varie Istituzioni. “Fino ad oggi erano prevalse le esigenza di tutela della sicurezza stradale, a fronte però dell’interesse dell’imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali autovelox ed etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l’aggiornata taratura delle funzionalità”.

In conclusione “in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa, fornire la prova del regolare funzionamento della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione”. Gli organi di polizia stradale, nella stragrande maggioranza dei casi hanno sempre adempiuto alla corretta revisione annuale, anche a costo di fermare le attività come dimostrato dalle notizie pubblicate sul nostro sito sulla riduzione di pattuglie dotate dello strumento) a tal punto che anche ASAPS aveva seguito dal 2016 le vicende delle migliaia di strumenti fermi a Roma a causa della rottura dei banchi di prova per la revisione annuale, provocando una grave situazione a livello nazionale, tornata alla normalità solo da poche settimane. Ma da oggi occorrerà ancora di più  che nelle notizie di reato e nei verbali di polizia giudiziaria redatti nell’immediatezza degli accertamenti effettuati con etilometro, sia sempre ben specificato quanto previsto dal  Decreto Ministeriale nr. 196/1990, con l’identificazione del costruttore, la denominazione dello strumento, gli estremi della omologazione conseguita con numero e data, il numero di serie, la data dell’ultima revisione annuale e la scadenza. Le Procure della Repubblica stanno infatti già ricordando agli organi di polizia stradale competenti per territorio l’importante principio enunciato dalla sentenza nr. 38618/2019 della Cassazione.

>Il testo della sentenza

 


*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona


Da oggi occorrerà ancora di più  che nelle notizie di reato e nei verbali di polizia giudiziaria redatti nell’immediatezza degli accertamenti effettuati con etilometro, sia sempre ben specificato quanto previsto dal  Decreto Ministeriale nr. 196/1990, con l’identificazione del costruttore, la denominazione dello strumento, gli estremi della omologazione conseguita con numero e data, il numero di serie, la data dell’ultima revisione annuale e la scadenza. (ASAPS)

 


 

Martedì, 24 Settembre 2019
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