Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 30/05/2019

Omicidio stradale la Corte Costituzionale si pronuncerà il prossimo 25 settembre sulla procedibilità d’ufficio e la mancata previsione della procedibilità a querela per le lesioni gravi o gravissime derivanti da infrazione “comune” del CdS e non da violazioni gravi come quelle connesse con abuso di alcol e droga

(ASAPS) Omicidio stradale e procedibilità a querela per le lesioni gravi o gravissime derivanti da infrazione “comune” del CdS e non da violazioni gravi come quelle connesse con abuso di alcol e droga. Il dubbio di costituzionalità in relazione alla violazione dell’articolo 76 della Costituzione era stato sollevato nell’ottobre scorso dal Tribunale di la Spezia.  In quel caso si trattava di una mancata precedenza.
I dubbi riguardano appunto solo l’ipotesi in cui le lesioni derivino da un’infrazione “comune” al Codice della strada e non da violazioni gravi come quelle su alcol o droga.

Situazioni «prive - si legge nell’ordinanza - di quel peculiare disvalore che caratterizza le condotte di guida più azzardate e pericolose» e in cui  - come spiega Maurizio Caprino su il Sole 24 Ore - per soddisfare le esigenze di risarcimento della vittima (e contemperarle col diritto di imputati accusati di fatti non gravi) può bastare la polizza Rc auto, che è obbligatoria. Anzi, quando c’è un processo il risarcimento diventa più lento.

 
La Consulta ha fissato la sua decisione per il prossimo 25 settembre con il seguente oggetto:
 
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della
procedibilità a querela - Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017

 

>Alla Consulta il nuovo reato di lesioni personali stradali procedibile d’ufficio
da ilsole24ore.com


Presto saranno sciolti anche i dubbi sulla procedibilità per le lesioni stradali gravi e gravissime derivanti da infrazione “comune” del CdS. (ASAPS)

 

 

Giovedì, 30 Maggio 2019
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK