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Articoli 09/02/2005

Il diritto alla riparazione dei veicoli: come e quando lo vuole il cliente. Le regole europee a garanzia dell’automobilista

Il diritto alla riparazione dei veicoli: come e quando lo vuole il cliente.
Le regole europee a garanzia dell’automobilista



di Roberto Rocchi*

Pochi lo sanno, ma esiste una legge a valenza europea che disciplina la vendita e soprattutto la manutenzione dei veicoli a motore, che fin dall’ottobre 2002 tende a tutelare tutti i consumatori ed in particolare gli automobilisti.

Si tratta del Regolamento 1400/2002, il quale contiene importanti disposizioni per quanto riguarda la vendita e l’acquisto di ricambi, con l’intento di incentivare la concorrenza e dunque rendere il mercato delle vendite, della manutenzione e dei pezzi di ricambio, sempre più a favore dell’utenza automobilistica. In questo modo, hanno pensato da Bruxelles, ogni proprietario d’automobile può decidere liberamente non solo dove poter acquistare la vettura, ma anche dove poterla far riparare anche al di fuori della rete commerciale ufficiale, cioè del concessionario che l’ha venduta.

Ci si domanderà, naturalmente, se una simile cosa possa precludere il diritto di “garanzia” di un mezzo nuovo appena acquistato, cioè se le operazioni di ordinaria manutenzione che avvengono all’esterno delle officine ufficiali, non compromettano i diritti che la casa automobilistica ha garantito all’atto dell’acquisto.

Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia


La legge 99/44/EC sui beni di consumo, garantisce al consumatore il diritto legale di recesso nel caso in cui un qualsiasi prodotto risulti difettoso. Per questo motivo, per un periodo non superiore a due anni, il consumatore può pretendere la sostituzione (o riparazione) gratuita del prodotto acquistato e, previ accordi, la riduzione del prezzo o l’eventuale rimborso parziale se si accetta di conservare il bene acquistato nonostante l’esistenza del difetto (purché questo, s’intende, non comprometta la sicurezza del consumatore o di altri).

Qualsiasi prodotto, dunque anche un’automobile, è considerato difettoso quando non è conforme alle disposizioni di legge o quando possiede caratteristiche diverse da quelle illustrate sul contratto. Normalmente, i difetti trovano origine da carenze costruttive o funzionali, oppure, per imprevisti avvenuti durante la fase di trasporto, montaggio o di prova. In questi casi, è l’ultimo anello della catena, cioè il venditore, a doverne rispondere e dunque a dover prendere i provvedimenti per procedere alla riparazione del veicolo e ripristinarne la corretta funzionalità. A sua volta, specifica la legge, il venditore potrà “recuperare” le spese sostenute dal fornitore, ma questo fa parte di un’altra storia di cui potremo parlare eventualmente in futuro. Quello che importa, invece, è che la cosiddetta “garanzia” rimane valida dal momento dell’acquisto e per un determinato periodo di tempo, mentre ogni altro vincolo deve essere specificatamente previsto dal contratto affinché possa considerarsi legale, cioè valido ad ogni effetto di legge. Dal discorso fino ad ora affrontato non rientrano quei “pezzi” che sono di normale usura, come possono essere i filtri, le spazzole del tergicristallo, le lampadine dei fari e tutto ciò che di solito ha una durata medio-breve per via dell’utilizzo del mezzo. Ma cosa succede se si decide di fare riparare il proprio veicolo perché difettoso?

Cominciamo col dire che anche le officine autorizzate dalla casa automobilistica sono libere di acquistare i pezzi di ricambio da rivenditori indipendenti. In questo caso, però, la legge obbliga il meccanico ad utilizzare componenti che hanno le stesse caratteristiche di quelli installati dalla casa madre. Tuttavia, quando ancora sussiste la “garanzia” biennale, la casa costruttrice può obbligare i partner della rete ufficiale ad utilizzare alcuni pezzi di ricambio da lei forniti e giuridicamente questo fatto è possibile ed ammesso. Se infatti un veicolo è difettoso per un errore di fabbricazione, l’azienda automobilistica, dovendone rispondere economicamente, ha diritto di impiegare i prodotti che ritiene più idonei (cioè col suo marchio), così da assicurare la perfetta funzionalità del mezzo. Naturalmente, il meccanico ha poi diritto, come già specificato, di farsi rimborsare dalla casa madre il costo della riparazione eseguita a titolo gratuito. La stessa cosa avviene, ad esempio, per particolari garanzie come quella che riguarda i 10-12 anni anticorrosione, dove la vernice utilizzata dalla casa madre non è posta in vendita sul mercato esterno. A parte queste poche eccezioni, pertanto, il meccanico anche ufficiale può liberamente decidere quali pezzi di ricambio utilizzare e soprattutto dove acquistarli purché, occorre ribadire, rispettino le caratteristiche tecniche di quelli originali.

Riparazioni nel periodo di garanzia

Ogni operazione eseguita sulla vettura nel periodo di garanzia, dev’essere distinta dai casi di ordinaria manutenzione (tagliandi) e dai lavori di riparazione eseguiti, ad esempio, in caso di incidente stradale. Un normale tagliando che di solito comporta il cambio dell’olio, dei filtri o il rimessaggio dei pneumatici, ha costi fissi dovuti all’impiego di materiali di consumo che rimangono a carico del cliente. Va da sé, infatti, che il cliente paga per l’utilizzo più o meno gravoso del mezzo ed il meccanico ha diritto anche a richiedere un compenso per l’opera prestata. Diverso è invece il caso di un richiamo della casa costruttrice perché ha valutato l’esistenza di un difetto su di un particolare modello d’automobile, ovvero, perché il piano di manutenzione della vettura prevede specificatamente “tagliandi a costo zero”.

In questi casi il consumatore non deve sborsare un solo euro ed ha diritto a veder eseguito il lavoro nel migliore dei modi; se a seguito di ciò l’automobile dovesse risultare difettosa, sarà il meccanico che ha eseguito le operazioni a doverne in ogni caso risponderne gratuitamente.

Al contrario, il cliente può decidere di rivolgersi alla rete ufficiale per sanare difetti da lui causati (come possono essere quelli provocati da un incidente stradale), ma ogni onere rimarrà a suo carico esclusivo. Le legge europea, tuttavia, prevede che il meccanico che procede alla riparazione attraverso la sostituzione di pezzi di ricambio, debba poi assicurarne la piena efficienza per un periodo non inferiore ad un anno. E qui spesso avviene che la casa costruttrice faccia pressione sui propri meccanici, affinché utilizzino prodotti dello stesso marchio automobilistico al fine di convalidare l’ulteriore garanzia.
Questo comportamento è in palese contrasto con le direttive comunitarie, fatta eccezione per i casi che sono già stati specificati all’inizio.
L’automobilista, dunque, ha il pieno diritto di chiedere al meccanico di utilizzare pezzi e parti di ricambio diversi da quelli ufficiali, anche se più economici, purché abbiano le stesse caratteristiche tecniche di quelli originali.

Clausole vessatorie

L’autority europea della concorrenza (fino a non molto tempo fa gestita in maniera encomiabile dall’italiano Monti), ha più di una volta specificato che le condizioni di vendita dei veicoli nuovi non possono essere utilizzate per compromettere la concorrenza nel mercato post-vendita. I costruttori d’auto, pertanto, non possono assolutamente subordinare la loro garanzia al fatto che un veicolo venga riparato esclusivamente da un’autofficina autorizzata o vengano utilizzati pezzi di ricambio esclusivamente acquistati presso la propria rete ufficiale. Se così fosse, si legge in una nota diffusa da tempo dall’autority, ne verrebbe “lesa la libertà degli automobilisti di scegliere l’impresa meccanica dove far riparare il proprio mezzo.” Non è un caso se lo stesso concetto è stato più volte ribadito in sede di Commissione europea, specificando che il consumatore non perde il diritto alla garanzia se le riparazioni sono state eseguite da un meccanico indipendente.
In sostanza, tanto per fare un esempio, si può decidere di fare eseguire i tagliandi dal meccanico di fiducia, ma di far riparare dal meccanico ufficiale l’alzacristalli elettrico della vettura, risultato difettoso, senza per questo perdere il diritto della riparazione gratuita. Cosa diversa, invece, è se l’alzacristalli viene riparato da un meccanico non ufficiale e, a seguito del perdurare del difetto, il cliente chiede e pretende dalla casa madre di intervenire gratuitamente. In questo caso l’azienda automobilistica può estraniarsi dalla riparazione gratuita, mentre il primo meccanico dovrà risponderne per non avere eseguito la riparazione a “regola d’arte”.
In ogni caso, per avere maggiori informazioni a tale riguardo è possibile contattare l’ufficio italiano della Commissione europea che ha sede a Roma e farsi inviare gratuitamente l’opuscolo esplicativo sulle norme che regolano le garanzie ed i principi generali della concorrenza. L’ingresso nell’Unione europea, infatti, ha previsto una serie di tutele e di opportunità per ogni cittadino che rimangono ancora troppo sconosciute e che gli stessi organi internazionali dovrebbero diffondere con maggiore vigore per garantire a tutti eguale dignità ed il rispetto dei diritti che oggi possiamo giustamente vantare.












di Roberto Rocchi

Mercoledì, 09 Febbraio 2005
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