Alterazione/manomissione
tachigrafo
- Sanzioni penali -
Per il conducente che ha alterato/manomesso il dispositivo tachigrafico, si ritiene che possa concorrere, con l’art. 179 CdS, la sanzione penale prevista dall'art. 59, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che punisce il lavoratore qualora violi l’art. 20, comma 2, lettera f), del medesimo decreto, secondo il quale i lavoratori devono in particolare «non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo» (è comunque opportuno prima sentire l'orientamento della locale Procura della Repubblica)...
da il Centauro n. 216
Una scheda riepilogativa degli aspetti penali dell’alterazione/manomissione dei cronotachigrafi. (ASAPS)