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Articoli 02/11/2005

OPPORTUNE E NECESSARE LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 186 E 187 CODICE DELLA STRADA – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOL E ALTERAZIONE PER SOSTANZE.

+ 40% i controlli + 21% i positivi. Nei fine settimana quasi una macchina su 5 che incontriamo è condotta da un conducente in stato di ebbrezza. Circa il 30% degli incidenti gravi sono alcolcorrelati.
OPPORTUNE E NECESSARE LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 186 E 187 CODICE DELLA STRADA – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOL E ALTERAZIONE PER SOSTANZE.
+ 40% i controlli + 21% i positivi. Nei fine settimana quasi una macchina su 5 che incontriamo è condotta da un conducente in stato di ebbrezza. Circa il 30% degli incidenti gravi sono alcolcorrelati.

Anche nel 2004 l’impegno delle forze di Polizia per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, non è mancato, + 40% i controlli e + 21% i positivi individuati. Il fenomeno nel suo complesso rappresenta però un’emergenza i cui esatti contorni non sono ancora ben definiti. Secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità, almeno il 30% degli incidenti gravi è alcolcorrelato. Come dice al Centuaro il dr.Franco Taggi dell’ISSS: "oltre al milione di alcolisti e ai tre milioni di bevitori eccessivi (stimati dalla SIA, Società Italiana di Alcologia), nel nostro paese, come in altri, l’uso di sostanze stupefacenti ha preso una brutta piega. In particolare, la cocaina sembra dilagare tra giovani e giovanissimi. A peggiorare le cose, poi, c’è il fatto che queste sostanze vengono assunte in genere insieme ad alcol: e questo rende il tutto più pericoloso, sia per la salute (la cocaina, ad esempio, è micidiale per il sistema cardiocircolatorio, specie se associata all’alcol) che per la guida. Alcol e droghe sono i fattori più negativi per la sicurezza stradale: volendo azzardare una stima (visto che dati di valenza nazionale non ce ne sono), non si esagera dicendo che un incidente grave o mortale su tre è determinato dalla guida sotto l’influenza di queste sostanze. Il loro effetto, sommato a quello dell’alcol, rende ancora più fosco il quadro."
Forte il contributo della riforma della legge 214/2003, anche per la possibilità di sottoporre ad accertamenti a campione tutti i conducenti, che ha determinato  un significativo aumento dei controlli realizzati nel 2003 e nel 2004. E’ infatti emerso che la percentuale di persone che guidano in stato di ebbrezza è più elevata di quella che si riteneva in passato. Nel 2005, la sola Polizia Stradale ha accertato che circa il 10% dei conducenti controllati guidava in stato di ebbrezza ed il dato, pur allarmante, si riferisce alla sola viabilità extraurbana. Nelle notti del fine settimane le positività ai controlli sono circa il 18%, con punte del 25%, nelle fasce d’età degli ultra trentenni nell’orario che va dalle 02 alle 06.
Rimane comunque soprattutto tra i giovani, il forte aumento della propensione al consumo di alcol, (pericolosissimo per i ragazzi anche in quantità modeste) e di sostanze stupefacenti. Tutto questo rappresenta, perciò, una situazione molto grave che richiede interventi incisivi e mirati.
 
A fronte di tale situazione, le sanzioni penali attualmente previste dagli artt.186  e 187 CDS per chi si pone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, non risultano adeguate alla reale gravità del fenomeno e, perciò, non svolgono più un’efficace azione deterrente. Per comprendere tale effettiva inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti, che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale sono oggi puniti assai meno pesantemente di chi abbandona un animale, anche se questo non è pericoloso.
 
Per garantire una maggiore efficacia alle disposizioni degli art 186 e 187 del Codice della Strada, è stata approvata dal Senato una modifica che interviene su quelle norme in modo significativo soprattutto per quanto riguarda i seguenti aspetti:

 

a) aumento delle sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l’effetto di stupefacenti.

 

b) La pena è ulteriormente aggravata quando tale condotta illecita abbia provocato un incidente stradale. Nei casi in cui dalla guida in stato di ebbrezza alcolica sia derivato un incidente stradale è stata prevista una diversa qualificazione del reato ed una differente graduazione delle sanzioni penali in funzione dell’entità dei danni prodotti. Infatti:
- viene conservata la natura di reato contravvenzionale, con la pena dell’arresto congiunta ad una pena pecuniaria, nei casi in cui dalla condotta illecita non derivi un incidente senza conseguenze alle persone;
- viene invece attribuita la natura di delitto (concorrente con quelli di lesioni colpose ovvero omicidio colposo) con la sanzione della reclusione fino ad un anno, quando dal comportamento del conducente deriva un incidente stradale.
Per tutte queste ipotesi criminose, alla sanzione accessoria della sospensione della patente – adeguatamente potenziata nella durata – si è aggiunta anche la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del veicolo che, in funzione della reale gravità degli illeciti di cui trattasi e della necessità che i responsabili degli illeciti stessi siano privati, in concreto, della possibilità di continuare a commetterli, contribuisce a meglio tutelare gli interessi protetti. La sanzione della confisca, che segue le norme del codice penale, rappresenta, peraltro, una specificazione del più generale principio, sancito dall’art 240 cp, secondo cui il giudice può sempre disporre la misura per le cose che servirono o furono destinate a commettere un reato.
Per consentire una migliore valutazione delle condotte criminali in questione, la competenza a giudicare dei reati di cui trattasi è stata attribuita al Tribunale, come, del resto, era già stato previsto dalla L 214/2003.
Per offrire una migliore deterrenza alle sanzioni previste dalle norme, si è previsto che, in caso di sentenza di condanna a pena su richiesta delle parti, siano esclusi alcuni degli effetti che caratterizzano tale istituto previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. In particolare è stato escluso che la sentenza pronunciata con questo rito escluda l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

 

c) equiparazione delle sanzioni e delle misure cautelari per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento a quelle previste per l’accertamento della condotta illecita.
Come era già stato fatto dalla L 214/2003, in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue, è stata previsto che siano applicate le stesse sanzioni e misure cautelari previste per chi è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. In particolare, con la modifica prevista al comma 7, si è previsto che il conducente che rifiuta di sottoporsi ad un controllo con l’etilometro possa essere sottoposto alla visita medica di revisione di cui al comma 8.
L’Asaps auspica che la Camera dei Deputati confermi le modifiche approvate dal
Senato, per consentire una spinta decisiva al contrasto dell’alcol alla guida che
ci allinei, finalmente, agli altri Paesi europei.

 

Giordano Biserni
Presidente Asaps.



Mercoledì, 02 Novembre 2005
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