Anche
nel 2004 l’impegno delle forze di Polizia per contrastare il fenomeno
della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di
stupefacenti, non è mancato, + 40% i controlli e + 21% i positivi
individuati. Il fenomeno nel suo complesso rappresenta però un’emergenza
i cui esatti contorni non sono ancora ben definiti. Secondo stime dell’Istituto
Superiore di Sanità, almeno il 30% degli incidenti gravi è
alcolcorrelato. Come dice al Centuaro il dr.Franco Taggi dell’ISSS:
"oltre al milione di alcolisti e ai tre milioni di bevitori
eccessivi (stimati dalla SIA, Società Italiana di Alcologia),
nel nostro paese, come in altri, l’uso di sostanze stupefacenti
ha preso una brutta piega. In particolare, la cocaina sembra dilagare
tra giovani e giovanissimi. A peggiorare le cose, poi, c’è
il fatto che queste sostanze vengono assunte in genere insieme ad alcol:
e questo rende il tutto più pericoloso, sia per la salute (la
cocaina, ad esempio, è micidiale per il sistema cardiocircolatorio,
specie se associata all’alcol) che per la guida. Alcol e droghe
sono i fattori più negativi per la sicurezza stradale: volendo
azzardare una stima (visto che dati di valenza nazionale non ce ne sono),
non si esagera dicendo che un incidente grave o mortale su tre è
determinato dalla guida sotto l’influenza di queste sostanze. Il
loro effetto, sommato a quello dell’alcol, rende ancora più
fosco il quadro."
Forte il contributo della riforma della legge 214/2003, anche per la
possibilità di sottoporre ad accertamenti a campione tutti i
conducenti, che ha determinato un significativo aumento dei controlli
realizzati nel 2003 e nel 2004. E’ infatti emerso che la percentuale
di persone che guidano in stato di ebbrezza è più elevata
di quella che si riteneva in passato. Nel 2005, la sola Polizia Stradale
ha accertato che circa il 10% dei conducenti controllati guidava in
stato di ebbrezza ed il dato, pur allarmante, si riferisce alla sola
viabilità extraurbana. Nelle notti del fine settimane le positività
ai controlli sono circa il 18%, con punte del 25%, nelle fasce d’età
degli ultra trentenni nell’orario che va dalle 02 alle 06.
Rimane comunque soprattutto tra i giovani, il forte aumento della propensione
al consumo di alcol, (pericolosissimo per i ragazzi anche in quantità
modeste) e di sostanze stupefacenti. Tutto questo rappresenta, perciò,
una situazione molto grave che richiede interventi incisivi e mirati.
A fronte di tale situazione, le sanzioni penali attualmente previste
dagli artt.186 e 187 CDS per chi si pone alla guida di un veicolo
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti,
non risultano adeguate alla reale gravità del fenomeno e, perciò,
non svolgono più un’efficace azione deterrente. Per comprendere
tale effettiva inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti,
che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale sono oggi
puniti assai meno pesantemente di chi abbandona un animale, anche se
questo non è pericoloso.
Per garantire una maggiore efficacia alle disposizioni degli art 186
e 187 del Codice della Strada, è stata approvata dal Senato una
modifica che interviene su quelle norme in modo significativo soprattutto
per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a)
aumento delle sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza
alcolica ovvero sotto l’effetto di stupefacenti.
b)
La pena è ulteriormente aggravata quando tale condotta
illecita abbia provocato un incidente stradale. Nei casi in cui dalla
guida in stato di ebbrezza alcolica sia derivato un incidente stradale
è stata prevista una diversa qualificazione del reato ed una
differente graduazione delle sanzioni penali in funzione dell’entità
dei danni prodotti. Infatti:
- viene conservata la natura di reato contravvenzionale, con la pena
dell’arresto congiunta ad una pena pecuniaria, nei casi in cui
dalla condotta illecita non derivi un incidente senza conseguenze alle
persone;
- viene invece attribuita la natura di delitto (concorrente con
quelli di lesioni colpose ovvero omicidio colposo) con la sanzione della
reclusione fino ad un anno, quando dal comportamento del conducente
deriva un incidente stradale.
Per tutte queste ipotesi criminose, alla sanzione accessoria della sospensione
della patente – adeguatamente potenziata nella durata – si
è aggiunta anche la misura di sicurezza patrimoniale della confisca
del veicolo che, in funzione della reale gravità degli illeciti
di cui trattasi e della necessità che i responsabili degli illeciti
stessi siano privati, in concreto, della possibilità di continuare
a commetterli, contribuisce a meglio tutelare gli interessi protetti.
La sanzione della confisca, che segue le norme del codice penale, rappresenta,
peraltro, una specificazione del più generale principio, sancito
dall’art 240 cp, secondo cui il giudice può sempre disporre
la misura per le cose che servirono o furono destinate a commettere
un reato.
Per consentire una migliore valutazione delle condotte criminali in
questione, la competenza a giudicare dei reati di cui trattasi è
stata attribuita al Tribunale, come, del resto, era già stato
previsto dalla L 214/2003.
Per offrire una migliore deterrenza alle sanzioni previste dalle norme,
si è previsto che, in caso di sentenza di condanna a pena su
richiesta delle parti, siano esclusi alcuni degli effetti che caratterizzano
tale istituto previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale. In particolare è stato escluso che la sentenza pronunciata
con questo rito escluda l’applicazione delle pene accessorie e
delle misure di sicurezza.
c)
equiparazione delle sanzioni e delle misure cautelari per il
rifiuto di sottoporsi ad accertamento a quelle previste per l’accertamento
della condotta illecita.
Come era già stato fatto dalla L 214/2003, in caso di rifiuto
di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico
nel sangue, è stata previsto che siano applicate le stesse sanzioni
e misure cautelari previste per chi è stato sorpreso a guidare
in stato di ebbrezza. In particolare, con la modifica prevista al comma
7, si è previsto che il conducente che rifiuta di sottoporsi
ad un controllo con l’etilometro possa essere sottoposto alla
visita medica di revisione di cui al comma 8.
L’Asaps auspica che la Camera dei Deputati confermi le modifiche
approvate dal
Senato, per consentire una spinta decisiva al contrasto dell’alcol
alla guida che
ci allinei, finalmente, agli altri Paesi europei.
Giordano
Biserni
Presidente Asaps.