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Articoli 04/11/2005

I sistemi di controllo del traffico da posto remoto: ruolo, prospettive e profili giuridici.

Relazione del dr.Piero Caramelli Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Stradale Ministero dell’Interno all’annuale Convegno dell’AISCAT di Trieste del 23-25 ottobre 2005

I sistemi di controllo del traffico da posto remoto: ruolo, prospettive e profili giuridici.

Relazione del dr.Piero Caramelli
Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Stradale
Ministero dell’Interno
all’annuale Convegno dell’AISCAT di Trieste del 23-25 ottobre 2005.



Per quanto la società stia percependo e sempre più valorizzando il ruolo dell’operatore di Polizia, investendo conseguentemente risorse in questo settore, risulta arduo tenere il passo con la vastità delle sfide criminali e di ordine pubblico.
Si consideri che negli U.S.A. negli ultimi 50 anni l’impegno delle forze di sicurezza in generale è quasi quintuplicato (1). In Italia, più specificamente, a fronte di 54 milioni di veicoli, Polizia Stradale e Carabinieri esprimono giornalmente circa 12.700 pattuglie; anche considerando il contributo degli altri Corpi di Polizia è evidente la sproporzione tra parco circolante e servizi di vigilanza.
La risposta a queste sfide non può essere cercata in un’inutile corsa all’infoltimento dei ranghi, sia perché in Italia il rapporto numerico tra abitanti e Forze dell’Ordine è già tra i più elevati d’ Europa, sia per la insostenibilità economica e sociale di tale ipotetica soluzione.
In questo contesto lo strumento ritenuto più idoneo, flessibile e sostenibile per raggiungere gli obiettivi prefissati è rappresentato dalla tecnologia.
Quando citiamo tale termine, tuttavia, ci viene naturale associarlo a efficienza. Anche se questo è ovviamente spesso vero, io credo che sia più importante concentrarsi sul termine efficacia.
Meadows ha affermato che "la tecnologia può risolvere i sintomi di un problema senza però affrontarne le cause".
Se il successo di una tecnologia viene misurato solo in termini di incremento di efficienza, senza che nel contempo risulti un aumento di efficacia, il problema che si intendeva risolvere rimane irrisolto.
Nel nostro settore ciò potrebbe significare il rischio che, nonostante l’efficienza delle apparecchiature impiegate, non si registri alcun aumento degli standard di sicurezza stradale.Così è necessario che la tecnologia si integri con le condizioni culturali dell’ambiente e con le attitudini delle persone. L’attenzione che dobbiamo porre prima di acquisire un nuovo strumento non deve limitarsi ad una pur necessaria disamina delle sue caratteristiche tecniche, ma deve anche considerare il contesto operativo e il suo impatto sull’operatore di polizia. Riconoscere "X" targhe al secondo", rilevare "Y" infrazioni al minuto, è inutile se l’impiego dello strumento e la gestione dei risultati di servizio sono disagevoli, complessi, innaturali.Il rischio che si corre è quello di un rifiuto tacito, di un silente boicottaggio che non solo disperde risorse economiche, ma soprattutto rende meno efficace l’attività operativa.Ecco quindi la necessità di indirizzarsi verso tecnologie amichevoli che non rendano necessaria la continua attenzione dell’operatore di polizia, che siano il più possibile autonome e eliminino, o almeno riducano, disagi e rischi.Naturalmente riferendomi alla tecnologia autonoma non intendo sminuire il ruolo decisorio dell’uomo che, anzi, in questo ambito recupera le sue qualità elettive asservendo lo strumento ad un servizio, coordinandone e interpretandone i risultati, piuttosto che limitare il suo intervento alla manualità necessaria all’impiego del mezzo tecnico come in passato.Ecco, i sistemi di controllo del traffico da posto remoto hanno tutti questi requisiti perché migliorano sia l’efficienza che l’efficacia del servizio. Infatti consentono di monitorare e documentare con rigore la condotta di guida di tutti gli utenti che transitano nel luogo ove sono installati.
Utilizzano tecnologie non invasive nei confronti dell’operatore di polizia perché gli evitano i rischi e i disagi propri delle modalità tradizionali del servizio su strada e lo esonerano dalla stesura manuale dei verbali che sono redatti in automatico mediante collegamenti alle banche dati di Polizia, Motorizzazione e P.R.A.. Infine con il superamento della necessità di intimare l’ALT agli utenti sorpresi a violare le norme di comportamento prevengono il rischio di incidenti talvolta occorsi in passato in tali situazioni.
In definitiva contribuiscono a migliorare realmente la sicurezza stradale.
In effetti, tali sistemi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con la legge 168/2002, per l’accertamento delle violazioni concernenti limiti di velocità, sorpassi e manovre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, oltre che su tali arterie anche sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento individuate dal Prefetto.
Successivamente, tali previsioni sono state inserite nell’art. 201 C.d.S. il cui comma 1bis prevede che in questi casi la contestazione immediata non è necessaria, mentre il comma 1ter precisa che, qualora l’accertamento avvenga mediante apparecchiature debitamente omologate, non occorre la presenza dell’organo di polizia (2).
La Corte di Cassazione ha elaborato in materia alcuni principi che, sebbene spesso disattesi dalla giurisprudenza di merito, appaiono fondamentali e possono essere così compendiati:

• L’organizzazione del servizio per il rilevamento degli illeciti stradali da parte della Pubblica Amministrazione è insindacabile in sede giurisdizionale (3);

• Le ipotesi di accertamento con apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempi successivi, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza, sono ora tipizzate dall’art. 201/1bis lettera e) prima parte senza margini di apprezzamento in sede giudiziaria, restando salva solo la possibilità di impugnazione per difetto di veridicità, con la conseguenza che la loro indicazione sul verbale notificato implica di per sé l’affermazione ex lege dell’impossibilità della contestazione immediata (4).

Altra questione di particolare rilievo è quella dell’applicazione della patente a punti alle violazioni accertate da remoto.
La formulazione originaria del comma 2 dell’art. 126 C.d.S. prevedeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione e, quindi, la decurtazione dei punti/patente, dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo (se persona fisica), salvo che questi non avesse comunicato entro 30 giorni all’organo di polizia i dati personali e della patente di chi si trovava alla guida al momento della violazione.
Con l’ormai celebre sentenza n. 27 del 12 e 24 gennaio 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale previsione. Però la Corte ha anche precisato che nei confronti del proprietario che ometta di comunicare i dati personali del conducente trovi applicazione la sanzione pecuniaria dell’art. 180/8, C.d.S., fermo restando la possibilità per il legislatore di conferire alla materia un nuovo assetto.
In effetti con il D.L. 219/2005 n. 184 si è previsto che, nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, deve fornire i dati di chi si trovava alla guida entro 60 giorni. Ove ometta di fornire tali dati, senza giustificato e documentato motivo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 250 a 1.000.
Per completezza mi preme rammentare che in occasione della approvazione in Senato della legge di conversione del D.L. 21/9/2005 n. 184, in tema di patente a punti, sono state introdotte alcune novelle che riguardano i controlli da remoto, in particolare:

• L’elevazione da € 250 a € 500 della sanzione a carico del proprietario che non indica il conducente al momento della violazione e l’eliminazione dell’obbligo per il proprietario stesso di fornire anche il numero della patente del conducente;

• La riattribuzione, anche d’ufficio, dei punti decurtati ai proprietari prima della citata sentenza della Corte Costituzionale;

• La previsione che le postazioni per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e rese visibili, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da adottarsi a cura del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno.

Non è questa la sede per esprimere valutazioni sulla condivisibilità di tutte le soluzioni adottate per disciplinare i controlli da remoto, ma è certo che essi trovano ormai piena cittadinanza nel nostro ordinamento e rappresentano una strada senza ritorno.
Soprattutto, posto che le pattuglie restano insostituibili per alcune tipologie di interventi, ma da sole si sono rivelate insufficienti in rapporto ad un parco circolante imponente come quello italiano, la loro integrazione con i controlli da remoto rappresenta l’unica strategia credibile per garantire l’effettività del sistema.
Tuttavia sarebbe un errore pensare che trovata la strategia giusta il problema sia risolto.
In tema di controlli da remoto occorre ricordare sempre che l’obiettivo è la sicurezza e che per conseguirlo non è sufficiente la ricerca di mezzi super sofisticati né, tantomeno, l’adesione a logiche di mercato o di bilancio, quanto invece analizzare correttamente le aree di intervento e selezionare gli strumenti adeguati al contesto.
Bill Gates ha osservato: "esistono due leggi relative all’impiego della tecnologia. La prima afferma che quando viene applicata da un sistema efficiente essa è in grado di moltiplicarne l’efficienza. Purtroppo la seconda legge ci avvisa che qualora essa venga applicata ad un sistema inefficiente, è in questo caso l’inefficienza ad esserne moltiplicata!"
Non è sufficiente comprendere la tecnologia affinché il lavoro produca migliori risultati. L’attenzione verso l’aspetto umano deve essere il principale interesse di tutti gli sforzi tecnici tesi a migliorare l’organizzazione del lavoro.
Solo tenendo conto di questo monito riusciremo ad utilizzare la tecnologia per rendere la rete stradale un posto più protetto, all’interno di una società resa in questo modo essa stessa più sicura.

(1) The Evolution and Development of Police Technology – US Dept. of Justice.

(2) Il comma 1ter dell’art. 201 precisa altresì che nei casi diversi da quelli del comma 1bis il verbale notificato deve contenere l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In realtà, tale previsione va coordinata con il comma 1, mai abrogato, che contempla l’obbligo di indicare sempre sul verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione. Si ritiene, quindi, che nei casi contemplati dal comma 1bis (controlli da remoto, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione nelle zone a traffico limitato e sulle corsie di emergenza) sia sufficiente la semplice indicazione del riferimento normativo che nella circostanza legittima la notifica successiva, mentre nei casi diversi occorre descrivere la situazione operativa che ha reso impossibile la contestazione.

(3) Cass. Civ. 2494/2001

(4) Cass. Civ. 2494/2001


Piero Caramelli


Venerdì, 04 Novembre 2005
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