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Articoli 03/12/2018

di Luigi Altamura*
OBBLIGO ASSICURAZIONE RC AUTO: LE NUOVE SEVERE NORME IN ARRIVO
MA ALL'ORIZZONTE PROBLEMI APPLICATIVI

A sorpresa, inserito nel provvedimento di conversione in legge del c.d. "Decreto Fiscale", ecco arrivare al Senato una modifica al Codice della Strada all'art. 193, uno di quelli maggiormente commentati dagli esperti, anche per i dati sul numero di veicoli oggi mancanti della copertura assicurativa obbligatoria, quasi 3 milioni secondo l'Aci. La novità è stata introdotta dall'emendamento 23.0.1 con il nuovo art. 23-bis, titolato "Disposizioni urgenti in materia di circolazione". Si è parlato sulla stampa di un nuovo giro di vite, di modifiche con sanzioni pesanti, ma l'analisi che si intende fare in esclusiva per Asaps, farà comprendere soprattutto agli addetti ai lavori,  quali saranno le difficoltà applicative.

Nulla cambia per l'importo della sanzione prevista al secondo comma dell'art. 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, che rimane da un minimo di 841 euro a 3.287 euro. Viene introdotta però la decurtazione di 5 punti dalla patente, con una modifica alla tabella allegata all'art. 126bis del Codice della Strada. Una novità importante con riferimento - ad esempio - ai neopatentati che sorpresi alla guida con un veicolo scoperto da assicurazione, perderanno subito 10 punti, essendo previsto il raddoppio del taglio dei punti per questi utenti della strada. L'emendamento approvato al Senato, introduce un comma 2-bis, con la previsione per lo stesso soggetto incorso in un periodo di due anni, per almeno due volte nella scopertura assicurativa, un raddoppio delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 (da 1.682 euro a 6.574 euro), la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente per ogni violazione.

Una ulteriore novità è quella che in caso di recidiva, se effettuato il pagamento in misura ridotta e se corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo con cui è stata commessa la violazione non venga immediatamente restituito ma sia sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni, che decorreranno dal giorno del pagamento della sanzione prevista. Altra novità relativa ai recidivi, è quella che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, e solo se il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Il legislatore intende affrontare anche il tema delle spese di custodia,  che raramente vengono pagate dai proprietari,  che spesso preferiscono abbandonare i veicoli, con la successiva confisca da parte dello Stato.

Ma come intercettare i recidivi, se gli organi di polizia stradale spesso ritardano ( causa di problemi organizzativi o per le scarse risorse umane a disposizione o per errori materiali) gli inserimenti dei verbali con decurtazione punti, attraverso specifiche comunicazioni delle violazioni all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. Serviranno sicuramente controlli e interrogazioni immediate alle banche-dati. Come ben sappiamo le tipologie di doppie violazioni nel biennio (come quella prevista dall'art. 173, sull'utilizzo del cellulare alla guida) che fanno scattare le sospensioni della patente, sono di difficile attuazione.

Altra novità prevista dall'emendamento approvato al Senato è la modifica al comma 3 dell'art. 193 del CdS delle sanzioni amministrative ridotte, quando prevede una sanzione amministrativa diminuita non più ad un quarto ma alla metà del minimo edittale, se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dalla scadenza indicata dall'art. 1901, secondo comma del codice civile, oppure entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, se l'interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119  "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.247 del 23-10-2018 e deve essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre. Nei corridoi della Camera già si parla di una approvazione rapida, con la richiesta di fiducia da parte del Governo, che impedirebbe ogni possibile ulteriore modifica.  Vi terremo aggiornati, come sempre.

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona



Articolo 193 CdS sulle assicurazioni RCA auto si cambia. Vi diciamo come. (ASAPS)

 

Lunedì, 03 Dicembre 2018
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