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Cambio gomme invernali, tutto quello che c’è da sapere
Il 15 novembre è scattato l’obbligo di catene a bordo o pnemunatici  termici. Sigle, sanzioni e costi 

Il 15 novembre è scattato l'obbligo di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma "antica" (la n.120 del 29 luglio 2010) ma, nonostante tutto, dopo 18 anni, con la scadenza arriva una specie di panico fra gli automobilisti...

E' l’ente proprietario della strada a prescrivere l'obbligo (qui pubblichiamo l'elenco completo), ma - va detto subito - non si tratta di burocrazia: qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, i pneumatici tradizionali non "funzionano" più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza.

Tante le cose da sapere, ecco la guida punto per punto

LE SIGLE PER CAPIRE I PNEUMATICI

Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S  (oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S", è lo stesso. Significa mud & snow ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d'estate.

Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve: non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi benissimo anche con la neve. E c'è un'enorme differenza: la sigla MS è frutto di un'auto certificazione del costruttore (sul fatto che il pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve), l'altra è invece una certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle prestazioni in inverno.

Quindi se possibile scegliere sempre gome con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle con la sigla MS. Ecco la guida per scegliere al meglio.

LE CATENE

Devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso esiste l’obbligo del montaggio vanno messe per forza. Per poter essere utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la norma nazionale UNI 11313 oppure quella austriaca Önorm V5117. Inoltre, devono essere della misura corretta per le gomme della vettura e, in caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote motrici. "Ricordiamo - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - che le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire gli pneumatici da neve e comunque possono essere anche montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna".

UN MESE DI MARGINE

Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme. In sostanza, è possibile montare le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio.

LE SANZIONI

Fuori dai centri abitati la multa è di 87 euro. Nei centri abitati è di 42 euro. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio.
Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità sbagliato (può succedere andando in giro d'estate con le gomme invernali) le sanzioni sono pesanti: da  430 euro entro 60 giorni, (301 pagamento entro 5 giorni ) a 1.731 euro,   a meno che i pneumatici invernali (o i quattro stagioni) abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione

CODICE DI VELOCITA’

Per il solo impiego stagionale degli pneumatici invernali è concessa una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono montare gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella strumentazione, ben visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione.

Quando scade l'obbligo delle gomme invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 87 a Euro 344, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato.

In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

LE GOMME INVERNALI SULLE MOTO


ASAPS ricorda che dal 15 novembre scatta l’obbligo di montare gomme invernali o avere catene da neve al seguito. Riproponiamo la nostra pratica guida ricca di informazioni.

 


 


 


Lunedì, 15 Novembre 2021
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