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Notizie brevi 27/10/2004

A PROPOSITO DI PARCHEGGIATORI ABUSIVI. RIFLESSIONI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. COME DIFENDERSI.

A PROPOSITO DI PARCHEGGIATORI ABUSIVI.

RIFLESSIONI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

COME DIFENDERSI.

Recentemente la Cassazione si è occupata di nuovo del problema dei parcheggiatori (o guardiamacchine) abusivi, fenomeno diffuso in molte grandi e medie città, confermando che ogni volta che viene rilasciato uno pseudo scontrino all’automobilista, l’abusivo può essere chiamato a rispondere del reato di truffa. Quello del parcheggiatore abusivo, che rimane  una forma surrettizia di impiego teso a fronteggiare anche evidenti carenze di lavoro, in qualche caso diventa anche scorciatoia per assicurarsi un guadagno facile.

Non di rado queste forme abusive di "guardiania", di fronte al rifiuto di pagare cambiano improvvisamente "ragione sociale" e da custodi del bene prezioso autovettura, diventano larvata minaccia circa l’integrità dello stesso bene. Non è raro che a un rifiuto di pagare segua un danneggiamento della vettura. Gomma tagliata, carrozzeria sfregiata. Insomma il meccanismo di custodia spesso scivola verso forme più o meno evidenti di tentata o consumata estorsione.

Tuttavia su questo particolare fenomeno che sottende un tessuto omertoso e organizzato in una sorta di controllo del territorio destinato a parcheggio, cioè quella condizione di quiete nella dinamica della circolazione tanto ambita dall’automobilista quando raggiunge la prossimità della sua meta, è recentemente intervenuto il codice della strada con il pacchetto di modifiche approvate in via definitiva con la legge 1° agosto 2003 nr.214.

Il comma 15 bis inserito dalla norma indicata sopra nell’articolo 7 del codice della strada, stabilisce che:

" Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 652,00 ad Euro 2.620,00. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

E’ evidente che la normativa in questione si applica solo per l’attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine esercitata su suolo pubblico.

Il problema è diverso se l’attività è svolta in area privata. In quel caso non rimarrà che segnalare il fatto alla Polizia Tributaria per verificare se si tratta di lavoratori in nero e se il titolare è in regola con l’imposta sui redditi.

Potrà essere anche fatta una verifica per stabilire se l’ "esercente" ha fatto la prevista denuncia di inizio attività.

Qualora l’automobilista alla ricerca dell’area perduta abbia il sentore di trovarsi di fronte ad un parcheggiatore abusivo e non voglia accettare la situazione è opportuno che chieda l’immediato intervento della Polizia Municipale per accertare la regolarità del sedicente posteggiatore.

 

Commento del Presidente dell’Asaps alla trasmissione Italia Istruzioni per l’uso su Rai-Radio 1 del 26 ottobre 2001.



Mercoledì, 27 Ottobre 2004
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