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Notizie brevi 06/06/2018

Divieto di riposo in cabina: le risposte a tutte le domande
da uominietrasporti.it

Il divieto di trascorrere in cabina il riposo lungo di 45 ore esiste in Italia da appena un mese. O meglio, esisteva anche da prima, ma di fatto viene sanzionato soltanto dal 30 aprile scorso, da quando cioè il ministero dell’Interno ha emesso una circolare in cui ha ribadito che il riposo svolto in cabina equivale a uno «non goduto» e che di fronte a una tale eventualità scatta la sanzione più grave prevista dall’art. 174 comma 7, vale a dire da 425 a 1.701 euro con una decurtazione di 5 punti dalla CQC. Senonché nell’ultimo mese sono state tantissime le richieste di conducenti dubbiosi, che ci interrogavano rispetto alle modalità con cui si applicherà la nuova normativa. Così, dopo aver preso contatto con gli organi deputati ai controlli, proviamo a formulare una risposta che contenga una soluzione a tutti i dubbi che vi avete segnalato.

 

Innanzi tutto facciamo un passo indietro spiegando brevemente di cosa parliamo. L’oggetto del divieto, infatti, riguarda il riposo settimanale, disciplinato da tre precise regole. La prima regola da tener presente è che tale periodo deve cominciare, al massimo, dopo 6 periodi di 24 ore (quindi complessivamente 144) dal termine del precedente riposo di settimanale (Reg. CE 561/06 art. 8 comma 6) ovvero da quando ha iniziato la propria attività. Quindi, volendo esemplificare, immaginate un conducente che inizia l’attività alle ore 06 del lunedì mattina: il suo riposo settimanale a quel punto dovrà iniziare al massimo entro le 06 della domenica successiva. In questo lasso di tempo dovrà rispettare ovviamente le «ore di guida»massime (56 in una settimana e 90 in due settimane consecutive).

Una seconda regola riguarda la durata. Il riposo settimanale, nella sua forma regolare, deve essere di almeno 45 ore consecutive, ma può essere ridotto a un minimo di 24 ore a patto però, in tal caso, di recuperare le ore mancanti (rispetto alle 45) entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Inoltre è necessario tenere ben presente che nelle due settimane consecutive il conducente non può effettuare due riposi ridotti (inferiori alle 45 ore), ma può invece effettuare due riposi settimanali regolari di almeno 45 ore oppure uno regolare e uno ridotto o viceversa (Reg. CE 561 art. 8 comma 6).

Pertanto, se per esempio un conducente svolge un riposo di 36 ore consecutive, il successivo fine settimana dovrà effettuare obbligatoriamente un «riposo regolare di almeno 45 ore», ricordandosi anche di recuperare le ore fatte in meno (45 ore – 36 ore = 9 ore) entro la fine della 3^ settimana successiva. 

Attenzione, ciò non vuol dire – come molti hanno scritto – che un autista non può lavorare due sabati consecutivi. Può farlo tranquillamente, ma dovrà tenere conto che il secondo lunedì successivo potrà iniziare l’attività solo dopo aver effettuato un riposo di almeno 45 ore consecutive. Tale regola dell’alternanza vige anche se, durante la settimana, il conducente recupera subito il debito di ore frutto del riposo ridotto.

La terza regola riguarda le modalità del recupero delle ore fatte in meno a seguito di un riposo settimanale ridotto. Queste ore devono essere prese in un’unica soluzione, aggiungendole a un riposo giornaliero di almeno 9 ore (Reg. Ce 561/06 art. 8 comma 7 e confermato anche dalla circolare del ministero del Lavoro del 29 aprile 2015) oppure a uno settimanale. Tenendo comunque presente che se il conducente aspetta la fine della terza settimana, il debito di ore unito al nuovo riposo settimanale deve concludersi entro le ore 24 della domenica. Infatti, solo in questo caso non potranno essere conteggiate le ore del lunedì mattina in quanto facenti parte della quarta settimana.

Tenendo conto di queste tre regole, possiamo allora precisare che la sanzione per riposo settimanale regolare non goduto perché effettuato a bordo del veicolo, si applica in presenza di tali condizioni:

1)   la violazione può essere accertata solo nel momento in cui viene commessa ovvero quando il conducente stia effettuando il “riposo regolare” a bordo del veicolo;

2)   il conducente è “obbligato” a svolgere un riposo settimanale regolare (di almeno 45 ore) quando il riposo settimanale precedente era stato di tipo “ridotto” e se sono stati superati i 6 periodi di 24 ore di attività. 

Pertanto, se un conducente ha effettuato, la settimana precedente, un riposo settimanale regolare (da venerdì sera a lunedì mattina) e viene trovato in sosta al sabato pomeriggio successivo, non potrà essere in alcun modo sanzionato in quanto potrebbe ancora svolgere un riposo settimanale ridotto e non ha ancora superato i 6 periodi da 24 ore.

Al contrario se il conducente, nella settimana precedente, ha svolto un riposo settimanale ridotto (da sabato a domenica sera alle 22) e viene trovato in sosta dopo le 22 del sabato successivo, potrà essere sanzionato in quanto, avendo già osservato nella settimana precedente un riposo ridotto, deve svolgere obbligatoriamente un riposo regolare e ha già superato i 6 periodi da 24 ore.

da uominietrasporti.it

Mercoledì, 06 Giugno 2018
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