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Articoli 16/04/2018

di Gianluca Fazzolari*
ART. 128 TULPS
Registro delle cose antiche o usate no… registro delle cose antiche o usate sì…
Il Consiglio di Stato fa chiarezza, e sposa la tesi del dicastero dell’Interno

Foto da sicurauto.it

Come noto l’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, recante: “Individuazione di  procedimenti  oggetto  di autorizzazione, segnalazione certificata di  inizio  di  attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi applicabili  a  determinate  attività  e  procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, vigente a decorrere dal 11 dicembre 2016, ha abrogato l’articolo 126 del T.U.L.P.S. che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.

>LEGGI L'ARTICOLO

 

 

>Ministero dell'Interno
Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS
Prot. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21 marzo 2018

 

 

>Ministero dell'Interno
Obbligo di tenuta del registro di cui all'art, 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU
 (Pront. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 2 marzo 2017

 

 

 


Un commento alla sentenza del Consiglio di Stato che fa chiarezza sul Registro di cui all’art. 128 TULPS sulle cose antiche o usate (compresi i veicoli). (ASAPS)

Lunedì, 16 Aprile 2018
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