Martedì 23 Aprile 2024
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di Girolamo Simonato*
Semaforo giallo, quello sconosciuto

Altolà!
Caro automobilista, con il mio rosso non si passa.
Quando mi vedrai giallo, fai attenzione e rispettami.
Di lì a poco diventerò rosso per poi passare al verde così ti lascerò passare.


Questa filastrocca, ci induce a commentare il problema, ormai arcinoto, sulla durata temporale della luce gialla al semaforo.
La norma sulla circolazione stradale (D.lgs. 285/92) prevede che il giallo, ha il significato di preavviso di arresto.
Al fine di dare una maggior spiegazione normativa, l’art. 41 del C.d.S. cita quanto segue: ”I colori sono:
giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli chi si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata”.


Per dare una giusta spiegazione normativa è opportuno riportare il dettato di cui al comma 11, che prevede: ”Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, nè l'attraversamento pedonale, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.
Come si vede, la parte di cui al Codice della Strada, non fa esplicito riferimento a tempi di durata dell’accensione della luce gialla semaforica.
Interessante è la Circolare del Ministero dei Trasporti, datata 16 luglio 2007, n. 67906, la quale, in riferimento a quanto esposto, afferma che: durante il periodo di accensione delle luce gialla, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.
In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.
Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'Interno al quale spetta, a norma dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice della Strada, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque effettuati.
Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'art. 201 c. 1-bis lett. b) e c. 1-ter. 2° periodo, del Codice.

Per quanto riguarda l'apparecchiatura, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora della infrazione, ed è indicato l'orario dì inizio della fase di rosso, come prescritto dal Decreto Dirigenziale.
Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima e dopo del superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.
Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all'atto della infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto periodo.”


La giurisprudenza, nella tematica connessa al famoso “giallone”, si è espressa in più occasioni con varie sentenze.
A titolo puramente esemplificativo si sono commentate le seguenti sentenze:
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348
Si riporta parte della medesima sentenza in quanto chiarificatrice del famoso tempo del giallo e di quanto precedentemente illustrato.
Nel dispositivo così si legge: ”Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519).
Successivamente questa Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:
- la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;
- tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente da atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato.”


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 10 novembre 2016 – 11 maggio 2017, n. 11702
Interessante la presente sentenza, che nasce dal corso per cassazione, contro la Prefettura di Bergamo, che resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di Bergamo ha rigettato il suo appello confermando, sia pure con integrazione della motivazione, la sentenza del GP relativa a prosecuzione della marcia nonostante la luce semaforica gialla.
Un passaggio essenziale è quello che segue: “L’orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo (Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc).”
Sempre il medesimo provvedimento, offre lo spunto sulla condotta da parte del conducente, così affermando: “Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
L’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141, 145 C.d.S) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza (Cass. 21.7.2006 n. 16768).
Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.
Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.”

Ritornando alla filastrocca inziale “Quando mi vedrai giallo, fai attenzione e rispettami”, non è il tempo materiale che deve induci a manovre azzardate, ma la diligenza del “buon padre di famiglia” alla giuda del veicolo.
La sicurezza stradale non è quantificata nel tempo materiale del secondo, ma bensì alla prudenza, all’attenzione nell’approssimarsi all’intersezione stradale semaforica e soprattutto evitando inutili collisioni stradali.
Caro automobilista, non rischiare la vita per “bruciare” il giallo.

 

* Consigliere Nazionale ASAPS 

 


 

Mercoledì, 07 Marzo 2018
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