COMPORTAMENTI
IN CASO DI INCIDENTE
- ART. 189 CdS –
Incidenti con danni alle sole cose - Revisione straordinaria del veicolo - Fuga su incidente con feriti - art. 189/6 cds - Omissione di soccorso su incidente con feriti - art. 189/7 cds - Reati specifici - Animali coinvolti in incidenti stradali
Ufficio studi Asaps
L'utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l’obbligo di:
• fermarsi e
• prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (in caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa di € 296,00 - pagamento entro 5 gg. € 207,20 - decurtazione punti 4). La violazione si perfeziona anche se l’utente non si ferma inizialmente e poi ritorna sul luogo del sinistro a seguito di un ripensamento.
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da il Centauro n. 207