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Articoli 06/10/2017

di Girolamo Simonato*
Vetri oscurati dell’auto cosa prevede la normativa sulla circolazione stradale

Oscurare i vetri delle nostre auto è un’operazione apparentemente semplice, soprattutto con il fai da te molto noto tra i vari cultori di questa tecnica operativa.
Per l’utilizzo delle pellicole non omologate la normativa stradale prevede delle sanzioni.
La normativa prevede che le pellicole devono essere omologate e applicate al fine di non occultare la visibilità.
Il Decreto 26 febbraio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale recepisce la direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
In esso si legge che ai fini del presente decreto, a decorrere dal 1 ottobre 2002 non è consentito:
a)    rilasciare l'omologazione CE;
b)    rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte.

Interessante è la Circolare Prot. n. 1680/M360 del 08 maggio 2002, che prevede quanto segue:
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche  indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali  che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione  sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità  previsto dalle norme comunitarie.

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole  medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle  pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori;  inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
Fermo restando l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi del Codice della strada, in particolare il comma primo che precede le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento e il comma sesto che dispone il sistema sanzionatorio per chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

Non possono essere oscurati o coperti i vetri che interessano la visuale anteriore del conducente a 180°, quali parabrezza e finestrini laterali anteriori.
È bene ricordare che per oscure i vetri delle vostre auto, si devono usare pellicole omologate, le quali devono riportare la stampigliatura prevista dalla normativa.
Nel caso di applicazione della pellicola sul lunotto posteriore, è obbligatoria la presenza anche dello specchietto retrovisore destro, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 72 C.d.S.

* Consigliere nazionale ASAPS 
 

Venerdì, 06 Ottobre 2017
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