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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Violazione del Codice della strada - Omessa comunicazione dei dati del conducente, ex art. 126 bis c.d.s. - Opposizione a sanzione amministrativa - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Luogo dove ha sede l’organo accertatore, cui i dati andavano inoltrati - Fondamento

(Cass. Civ., sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6651)

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quel la avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati.

Giovedì, 14 Settembre 2017
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