di Luigi Altamura*
LEGGE CONCORRENZA 2017: NOVITA' E ASPETTI CRITICI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE
Dopo un iter durato oltre 900 giorni, la "legge annuale per il mercato e la concorrenza", è stata approvata in piena estate con numerose novità in materia assicurativa, per i professionisti, per i consumatori ma anche per alcune piccole modifiche che avranno ricadute sugli operatori degli organi di polizia stradale. La legge 4 agosto 2017, nr. 124 è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2017. Tralasciando gli ormai noti aspetti legati a novità legislative a ridosso di Ferragosto, lo scopo della nuova legge è indicato al comma 1 dell'infinito articolo 1 (è infatti composto da ben 192 commi), dove si indica che la legge "reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza". Tutti propositi positivi, che dovrebbero rendere l'Italia un Paese moderno, aperto a un libero mercato, svincolato da lobby ed ostacoli di norme ormai non più attuali. I commi che riguardano il Codice della Strada sono il 23 e il 57. Il comma 23 tratta uno degli aspetti che aveva visto l'approvazione dei due rami del Parlamento già nei primi due passaggi, senza ostacoli, e riguarda il tema della mancanza della copertura assicurativa RC auto, tema esploso negli ultimi anni, anche per i dati comunicati da varie Istituzioni, che hanno spesso parlato di oltre 4 milioni di veicoli privi di copertura, circolanti in Italia. Il tema derivava anche dal processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo, scattato con l'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha avuto un percorso travagliato, fino al 18 ottobre 2015, a seguito di successivi provvedimenti. Ma proprio nell'autunno del 2015, ci si accorgeva della impossibilità di poter utilizzare le migliaia di telecamere a lettura targhe già installate sulle strade italiane, quali tutor, autovelox, zone a traffico limitato, corsie bus videosorvegliate, impianti semaforici videosorvegliati, idonei a sanzionare in modo completamente automatico, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, viste le omologazioni e approvazioni avvenute nell'ultimo ventennio. Serviva la modifica dell'art. 201 del codice della strada, ed è questo il reale motivo dell'urgente inserimento nell'allora "ddl concorrenza" della modifica introdotta ora dal comma 23, che testualmente recita: "All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193». Ma siamo certi che il problema sia stato definitivamente risolto? Nelle more di una quasi certa circolare del Ministero dell'Interno, appare solo il caso di ricordare che la banca-dati della Motorizzazione, che legge e recupera ogni notte i dati dalla banca-dati di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), in qualche caso non è aggiornata in tempo reale. Sono stati segnalati aggiornamenti anche dopo 48-72 ore dall'avvenuta conclusione di un contratto assicurativo o del rinnovo, per non parlare di casi in cui l'aggiornamento non è mai avvenuto, ma solo dopo sollecito dell'organo di polizia stradale che aveva interrogato il data-base perché aveva individuato una scopertura informatica, considerate poi le successive onerose verifiche d'ufficio. Atteniamoci però ora al nuovo dettato normativo, esaminando, forse, la maggiore criticità che sarà certo superata da apposite disposizioni ministeriali, magari pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge nr. 124/2017, prevista per il prossimo martedì 29 agosto. Stiamo parlando delle apparecchiature da poter utilizzare per la contestazione dell'art. 193 del codice della strada, secondo la novella appena approvata, che sanziona la scopertura assicurativa "qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". Nessun apparato è ora - ovviamente - omologato o approvato per le sanzioni ex art. 193, ma tutte queste tecnologie possiedono una omologazione con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seconda se si tratta di misuratore di velocità, accesso alle zone a traffico limitate (al 1. di agosto sono oltre 300 le città e i paesi italiani che possiedono una ZTL con telecamere autorizzare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), documentatori di infrazioni al semaforo rosso e documentatori di infrazioni all'accesso e alla permanenza nelle corsie e aree degli aeroporti. E tutti questi strumenti possono dimostrare che il veicolo stava circolando in un determinato luogo, giorno ed ora. Insomma, come spesso avviene in Italia, fatta la norma, ora i problemi saranno solo su chi dovrà applicarla, specie con l'attività di back-office nei vari uffici di polizia, che aumenterà certamente e dove verranno elaborati centinaia di migliaia di dati e soprattutto, verbali che potrebbero essere "errati all'origine" e non per causa dell'organo di polizia stradale, con aumento del contenzioso ed ulteriori spese che graveranno sulle singole Istituzioni. Ulteriore novità prevista dalla "Legge Concorrenza 2017" al comma 57 dell'art. 1, in vigore da domenica 10 settembre, riguarda la possibilità di ricevere le sanzioni al codice della strada (atti giudiziari nelle famose buste verdi), anche attraverso servizi postali privati. Termina l’esclusiva riservata dalla legge a Poste italiane nella notifica a mezzo posta, ma quanti Comandi saranno in grado da subito di adeguarsi alla novità? Altra riflessione poi da fare perché nell'intendimento del Legislatore tale concorrenza, dovrebbe comportare un abbassamento dei costi delle spese di notifica. Ma sarà veramente così?
Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona*
Il commento del comandante della P.M. di Verona Luigi Altamura alle novità del CdS (modifiche all’art. 201) contenute nella Legge concorrenza del 2017 con alcune preoccupazioni... (ASAPS)