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Patente - Guida senza patente - Intervenuta depenalizzazione ex D.L.vo n. 8/2016 - Recidiva nel biennio - Art. 5 D.L.vo n. 8/2016 - Portata strettamente interpretativa - Esclusione - Conseguenze

(Cass. Pen., sez. VI, 17 novembre 2016, n. 48779)

In tema di reati trasformati in illeciti amministrativi per i quali siano previste ipotesi aggravate fondate sulla recidiva escluse dalla depenalizzazione (nella specie la contravvenzione di guida senza patente), ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, per “recidiva” deve intendersi, non solo quella conseguente a precedente giudiziario specifico, ma anche la “reiterazione dell’illecito depenalizzato”, accertato dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. La previsione di cui all’art. 5 D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 non ha una portata strettamente interpretativa e, pertanto, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto. (Cass. Pen., sez. VI, 17 novembre 2016, n. 48779) [Riv.-1701P018] (Art. 116 cs.)

Giovedì, 17 Novembre 2016
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