Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 ter c.p. - Estinzione del reato – Sospensione della patente di guida - Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto - Sussistenza
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. (Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107) [Riv-1612P950] (Artt. 186, 184, 224 cs.)