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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Richiesta della polizia giudiziaria al personale sanitario per fini solo penali - Mancanza di dissenso espresso da parte dell’indagato - Significato di assenso - Accertamento urgente di cui all’art. 354 c.p.p. - Sussistenza - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di avviso al conducente - Configurabilità

(Tribunale Penale Palermo – Uff. GIP/GUP, 21 gennaio 2016)

In tema di guida in stato di ebbrezza in occasione di incidente stradale, quando la polizia giudiziaria richiede al personale sanitario il prelievo ematico per fini solo penali, la mancanza di dissenso espresso da parte dell’indagato equivale ad un atteggiamento positivo (assenso) dell’interessato rispetto al prelievo, anche se verbalmente non manifestato; ma in questo caso il prelievo costituisce accertamento urgente sulla persona (pur consenziente), ex art. 354 c.p.p., e quindi deve essere dato avviso al conducente, a pena di nullità a regime intermedio, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ex art. 114 att. c.p.p. (Tribunale Penale Palermo – Uff. GIP/GUP, 21 gennaio 2016) [Riv-1610P808] (Art. 186 cs.)

Giovedì, 21 Gennaio 2016
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