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Articoli 14/07/2017

di Luigi Altamura*
Modifiche al Codice della Strada: le novità in arrivo (?)
Per l'uso  del cellulare nessuna sospensione alla prima violazione, ma solo raddoppio periodo sospensione patente e decurtazione punti alla seconda nei due anni

La IX Commissione Permanente della Camera (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) nella seduta dello scorso 5 luglio ha elaborato un nuovo testo del DDL che introduce una serie di modifiche al Codice della Strada che diventerà il testo base, come indicato dal Comitato Ristretto. Si tratta di un testo che deriva da un ventina di disegni di legge presentati da numerosi parlamentari e che, se approvato, andrebbe ad inasprire alcune violazioni tra cui quella sull'utilizzo dei telefonini.

Ma vediamo nel dettaglio il testo base, che ora sarà sottoposto anche agli emendamenti. L’articolo 1 modifica l’articolo 9 del Codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici indicati dall’articolo 59 del codice della strada. L’articolo 2 inserisce un periodo al comma 1 dell’articolo 16 del codice della strada, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L’articolo 3, in coerenza con la normativa dell’Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone. L’articolo 4,  prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone. L’articolo 5, consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare. L’articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico. L’articolo 7, è il più ampio contenutisticamente dell’articolato.

Esso interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l’eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1), si prevedono le sanzioni da irrogare in caso di violazione di queste disposizioni e le procedure previste (comma 2) nonché l’obbligo di reimmatricolazione con targa italiana per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o per un periodo superiore a trenta giorni. In mancanza sono previste le sanzioni e le procedure conseguenti (comma 3). Segnala che è stata introdotta, in sede di comitato ristretto, la norma secondo la quale i veicoli cancellati per essere riammessi alla circolazione in Italia devono essere sottoposti ad un controllo di regolarità fiscale e, qualora riammessi alla circolazione, devono essere mantenuti i vincoli e i gravami esistenti al momento della cancellazione e non estinti.

È stato infine confermato il comma che rimette ad eventuali modifiche del regolamento la predisposizione di norme di dettaglio. L’articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell’Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l’obbligo di riduzione della velocità. L’articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi. L’articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing. L’articolo 11 – ed è questa una delle principali novità maggiormente temute dagli automobilisti - è diretto a contrastare l’uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, disponendo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida (da due a sei mesi)  e il raddoppio dei punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione di questo divieto. Non si parla di sequestro e neppure di sospensione dopo la prima violazione. L’articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. L’articolo 13 è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli.

Nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, con la fissazione dei termini per la presentazione di emendamenti. A scanso di equivoci, va detto che questa è solo l'esame in prima lettura alla Camera, una volta approvato il testo dovrà andare al Senato. Ma saremo già in autunno.

>Nuovo testo del DDL  - Modifiche al Codice della Strada

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona

 


E' SALTATA (SOLO PER IL MOMENTO) LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE ALLA PRIMA VIOLAZIONE PER I CONDUCENTI CHE USANO I CELLULARI ALLA GUIDA. (ASAPS)
Qui tutte le modifiche al CdS all'esame della Commissione Trasporti della Camera. Ma è improvvisamente scomparsa la previsione della sospensione della patente alla prima violazione per i conducenti che usano il cellulare alla guida. La modifica si limita al raddoppio del periodo di sospensione da 2 a 6 mesi e dei punti prelevati da 5  diventano 10, ma alla seconda violazione nel biennio. No non ci siamo proprio. L'impegno assunto dal vice ministro
Nencini con la sua  proposta di sospensione alla prima violazione e voluto fortemente dal Servizio Polizia Stradale e da ASAPS che lo aveva proposto fin dal 2015 è stato (al momento) saltato. Il vice ministro Nencini, sentito in proposito ha assicurato che martedì presenterà un emendamento nel senso auspicato per la sospensione della patente alla prima violazione. Vi faremo sapere.

Venerdì, 14 Luglio 2017
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