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Leggi Ordinarie 10/07/2017

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela  dei  Corpi  politici,  amministrativi   o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)

(GU n. 157 del 7 luglio 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente al: 22-7-2017

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela  dei  Corpi  politici,  amministrativi   o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)

(GU n. 157 del 7 luglio 2017)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 338 del codice penale 

 


  1. All'articolo 338 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a)  al  primo   comma,   dopo   le   parole:   «Corpo   politico, amministrativo o  giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai singoli componenti» e dopo la parola:  «collegio»  sono  inserite  le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per  ottenere, ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
    c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico,  amministrativo o  giudiziario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  ai  suoi  singoli componenti»...

 

>LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE

Lunedì, 10 Luglio 2017
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