Martedì 23 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Guida in stato di ebbrezza - Aggravante di aver causato un incidente - Nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante - Qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni - Inclusione - Fattispecie relativa a conducente in stato di ebbrezza che avendo perso il controllo dell’autovettura si era fermato sul bordo della strada, occupando parzialmente la carreggiata

(Cass. Pen., sez. IV, 14 settembre 2016, n. 38203)

Ai fini della configurazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s. e confermato il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nel caso di conducente in stato di ebbrezza che avendo perso il controllo dell’autovettura si era fermato sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata aveva creato una situazione di potenziale pericolo per gli altri utenti) (Cass. Pen., sez. IV, 14 settembre 2016, n. 38203) [Riv-1610P755] (Art. 186 cs.)

Mercoledì, 14 Settembre 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK