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Notizie brevi 14/06/2017

Sanzioni fino a 10.000 euro per il distacco irregolare: manca solo il sì del Senato
da uominietrasporti.it

La promessa fatta dal governo alle associazioni di categoria dell’autotrasporto era chiara: quella di inserire nella manovra 2017 in approvazione in Parlamento una o più disposizioni che potessero frenare il cosiddetto dumping sociale. In pratica si tratta di introdurre delle modifiche (o meglio, degli emendamenti) alla conversione in legge del decreto legge 50/2017, che finora è stato approvato dalla Camera grazie a un voto di fiducia e adesso attende il passaggio (un po’ più critico, rispetto ai numeri della maggioranza) in Senato. Si tenga presente che, siccome il decreto legge porta la data del 24 aprile e siccome tali atti legislativi del governo vanno poi convertiti dal Parlamento entro 60 giorni, la data ultima per chiudere l'iter di approvazione è il 24 giugno.

Intanto però delle modifiche sono state introdotte dalla Commissione Bilancio e approvate dalla Camera, mentre altre sono saltate. Andiamo allora a vedere quali hanno preso il treno e quali invece sono rimaste a piedi.

QUELLO CHE C’É

A salire, grazie all’articolo 47 bis, sono state in particolare le norme relative al distacco. In generale le aziende estere, prima di distaccare un autista in Italia, devono presentare una comunicazione preventiva di distacco che, in base a quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. 136/2016, contiere i dati identificativi dell'impresa distaccante; numero e generalità dei lavoratori distaccati; data di inizio, di fine e durata del distacco; luogo di svolgimento della prestazione di servizi; dati identificativi del soggetto distaccatario;tipologia dei servizi; generalità e domicilio eletto del referente insieme alle sue generalità. Quando il distacco avviene per operazioni di cabotaggio, però, questa comunicazione, che ha valore per tre mesi, deve contenere qualche informazione in più. E in particolare la paga oraria in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Inoltre, copia di questa comunicazione va conservata, insieme al contratto di lavoro e alla busta paga dell’autista, a bordo del veicolo in modo che gli agenti di polizia siano facilitati nel controllare la regolarità del trasporto.

Sempre allo stesso scopo tutti questi documenti vanno tradotti in italiano.

Ma soprattutto chi viene trovato sprovvisto di questa documentazione (o anche con documentazione lacunosa) rischia una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, da pagare subito nelle mani dell’agente perché altrimenti il veicolo su cui viaggia viene sottoposto a fermo fino a un massimo di 60 giorni.

QUELLO CHE MANCA

Quello che manca invece è il divieto di riposo in cabina, di cui si era invece parlato. Per quale motivo? Il presidente di Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè, nella sua nota settimanale pubblicata sul sito dell’associazione, la include in un elenco di altri aspetti tralasciati perché - dice - «sembra quasi che a qualche burocrate piaccia mettersi contro le proposte che vengono definite con il dicastero dei trasporti, che rappresenta pur sempre il Governo». Insomma, questa misura, adottata da Francia, Belgio e Germania e introdotta anche tra le proposte presentate lo scorso 31 maggio dalla Commissione europea, a qualcuno in Italia evidentemente non piace. Perché non è dato saperlo.

Sugli altri aspetti della normativa, vista pure la sua importanza, torneremo a parlare non appena sarà approvata dal Senato e diventerà quindi legge.

da uominietrasporti.it

Mercoledì, 14 Giugno 2017
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