Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno - Guida senza patente o con patente revocata o sospesa - Reati di cui agli artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo n. 159/2011 - Concorso di reati - Sussistenza
La condotta di chi, soggetto a provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno, guidi un veicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata revocata o sospesa, integra tanto la contravvenzione prevista dal citato art. 73 che il delitto previsto dal successivo art. 75, comma 2, del D.L.vo n. 159/2011. (Cass. Pen., sez. I, 15 febbraio 2017, n. 7335) [Riv. 1703P221] (D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, artt. 73, 75)