Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Sinistro stradale - Valore delle risultanze formali del Pra - Valore presuntivo per l’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni - Prova contraria - Ammissibilità - Mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri - Insufficienza
Le risultanze del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) costituiscono prova presuntiva in ordine al proprietario dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo. (Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4755) [Riv-160708P612] (Art. 94 cs).