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Responsabilità civile - Cose in custodia - Autostrade - Danni provocati ad autoveicolo dalla presenza di pneumatico sulla sede stradale - Ripartizione dell’onere della prova - Differenza tra cause di pericolo individuabili nella struttura del bene in custodia e cause di pericolo estrinseche - Irrilevanza

(Cass. Civ., sez. III, 26 maggio 2016, n. 10893)

Nell’ipotesi di sinistro provocato dalla presenza di pneumatico sulla sede autostradale, l’automobilista danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, non rilevando, sulla ripartizione dell’onere probatorio, la differenza tra cause di pericolo individuabili nella struttura del bene in custodia e cause di pericolo estrinseche. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del custode dell’autostrada per caso fortuito gravando sul danneggiato l’onere di dimostrare quando e da chi fosse stato lasciato sul manto stradale lo pneumatico). (Cass. Civ., sez. III, 26 maggio 2016, n. 10893) [Riv-160708P576] (Artt. 176, 193 cs).

Martedì, 23 Maggio 2017
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