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Distaccamento Polizia stradale Saluzzo
Confermata ancora una volta dalla  Corte di Cassazione, sez. I penale, con la sentenza 22 marzo 2017, n. 13937, è reato
Installazione di un dispositivo per alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale. Art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

L’ipotesi investigativa, che per la prima volta in Italia è stata applicata nel 2008 dal Distaccamento Polizia Stradale di Saluzzo (CN), di denunciare i proprietari delle ditte di autotrasporti che installavano e permettevano l’uso di dispositivi di alterazione dei cronotachigrafi sia con congegni elettronici che con semplici calamite e che ha dato il via in tutta Italia ad una serie di denunce ex art. 437 del c.p., dopo un primo periodo di tesi giurisprudenziali contrastanti ha trovato conferma nelle recenti sentenze della Cassazione penale. Tale procedura è stata applicata in tutela di quei tanti autisti onesti che per lavorare venivano costretti, loro malgrado, al non rispetto delle ore di guida, dei riposi e dei limiti di velocità e che si vedevano puniti personalmente dall’art. 179 del C.d.S. mentre il proprietario della ditta autotrasporti rimaneva pulito. I dati del Distaccamento di Saluzzo sono preoccupanti solo negli ultimi tempi sono stati 185 gli autisti pizzicati con calamite e sistemi elettronici di alterazione sintomo di un ritorno all’uso di questi sistemi da parte delle ditte di autotrasporti che si facevano forte delle natura amministrativa dell’illecito chissà se ora che è stata confermata la natura penale qualche titolare d’azienda presterà più attenzione.

 


La conferma. E’ reato installazione di un dispositivo per alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale. (ASAPS)

Venerdì, 14 Aprile 2017
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