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Consiglio di Stato 04/04/2017

Consiglio di Stato
Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.
Quesito in materia di sospensione e revoca della patente di servizio a norma dell'art. 138 del codice della strada (effetti sulla patente civile).

(Sentenza n. 01577/2016 del 25/01/2017)
Foto Coraggio - archivio Asaps

(ASAPS) Pubblichiamo un importante parere del Consiglio di Stato sulla sempre dibattuta connessione, ai fini della sopensione della patente di guida, tra quella militare è quella civile.
In sostanza, i giudici del massimo organo giudicante amministrativo dello Stato, hanno fatto proprio il parere espresso dal Ministero dell'interno secondo il quale gli effetti delle sanzioni accessori ricandenti sulla patente militare (così anche per quella rilasciata dalla Polizia di Stato e dagli altri organi di polizia dello Stato e delle Polizie Locali), ottenuta ai sensi dell'art. 138 del C.d.S., non possono riguardare anche quella civile eventualmente posseduta dal soggetto che si è reso responsabile di violazioni alle norme del C.d.S. alla guida di un veicolo di servizio.
In sostanza,  chi commette violazioni alla guida di veicoli in servizio di istituto da cui derivino sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida, esse debbono essere applicate dall'ente che ha rilasciato la patente di servizio e non dal prefetto e comunque gli effetti accessori non possono riguardare anche la patente civile eventualmente posseduta.
In conclusione, l'alto consesso giudicante, ha fatto proprio il parere espresso anche dalla Corte di Cassazione Penale, con sentenza  21 gennaio 2013, n. 3119, ha così stabilito: «può in conclusione affermarsi, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e della ratio che sottende la normativa di cui al D.M. Il agosto 2004, n. 246, che, in linea di principio, in caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, disposte dal giudice penale à sensi dell'art. 222 C.d.S., commi 1 e 2, nelle fattispecie più gravi in cui, alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, "derivino danni alle persone", queste colpiscono patente ordinaria e patente di servizio. Mentre in casi diversi (e meno gravi) di violazioni del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio vige il diverso regime della non estensione delle suddette sanzioni amministrative accessone alla patente ordinaria, pur restandone ferma l'applicabilità alla patente di servizio, pure insuscettibile dell'applicazione del disposto dell'art. 126 bis C.d.S., egualmente inestensibile alla patente ordinaria in caso di decurtazioni dei punti per effetto di violazioni della norma commesse da titolare della patente di servizio». (ASAPS)
 
 
> Leggi il testo integrale della sentenza

 

>Ministero dell'Interno
Art. 138 C.d.S. - Conducenti di veicoli immatricolati C.R.I. - Sanzione nel caso di guida con patente propria in sostituzione di quella speciale
(Circ. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015)


Una importante decisione del Consiglio di Stato (Art.138 del CdS).
In sostanza,  chi commette violazioni alla guida di veicoli in servizio di istituto da cui derivino sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida, esse debbono essere applicate dall'ente che ha rilasciato la patente di servizio e non dal prefetto e comunque gli effetti accessori non possono riguardare anche la patente civile eventualmente posseduta. Una buona notizia per gli operatori delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco anche con riferimento alla recente legge sull’Omicidio e lesioni stradali. (ASAPS)
 

Martedì, 04 Aprile 2017
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