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TRASPORTO SU STRADA DI ANIMALI, INTERVIENE LA CORTE EUROPEA DETTANDO LIMITI SU ORARI DI SOSTA E DI SPOSTAMENTO

(ASAPS) In materia di trasporto su strada di animali, nella specie i bovini tranne i vitelli, il periodo di riposo tra i diversi periodi di viaggio può essere di regola superiore a un'ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un'ora, non dev'essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell'interesse degli animali. D'altra parte i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte. Lo ha stabilito la Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 28 luglio 2016, n. 469/14 interpretando la normativa dell'allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.


UT (ASAPS)

Venerdì, 18 Novembre 2016
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