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Fuga azzardata dopo l'alt della Polizia: è resistenza a P.U. anche quando non venga messa in pericolo l'incolumità degli agenti ma quella degli altri utenti della strada

 

(ASAPS) Non fermarsi all’alt della polizia è un illecito stradale. Ma darsi alla fuga correndo all’impazzata tanto da mettere a repentaglio la vita degli altri utenti della strada configura il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale. Lo ha sancito la Sez. I del Tribunale di Genova che con la sentenza della Sez. I, 10 giugno 2016 estendendo i limiti dell’applicabilità della norma sulla resistenza, già notoriamente applicata nei casi in cui scappando l’utente mette in pericolo l’incolumità degli agenti che lo fermano o che lo inseguono. “In tema di resistenza a pubblico ufficiale” ha detto il Tribunale “laddove il soggetto agente, in spregio ad un ordine impartitogli da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, si dia alla fuga a bordo di una vettura, con manovre azzardate, ponendo a repentaglio anche la vita di altri utenti della strada, pone in essere una condotta idonea ad integrare il reato di cui all'art. 337 c.p.”.

Una posizione, quella del Tribunale genovese, già anticipata dal Tribunale di Torre Annunziata, che con la sentenza del 13 aprile 2016 aveva affermato che: “deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo”. Infatti, “nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi in maniera concreta ed efficace all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo”.
U.T.​

 

Lunedì, 31 Ottobre 2016
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