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Articoli 24/10/2016

IL PUNTO SULLA RIFORMA CODICE DELLA STRADA TRA RITARDI, RIPARTENZE E SOVRAPPOSIZIONI

di Luigi Altamura*
Foto Blaco© - Archivio Asaps

Tra gli addetti ai lavori aumenta la preoccupazione e lo sconcerto per una situazione sempre più stagnante da parte del Parlamento, in merito al Disegno di Legge di riforma del Codice della Strada, ormai non più rinviabile, visto il peggioramento della sicurezza sulle strade italiane, accompagnato da un aumento del traffIco su strade e autostrade. La scorsa settimana al Senato, in Commissione Lavori Pubblici, era in programma la ripresa dei lavori, a due anni esatti dall'avvio dell'iter a Palazzo Madama dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati avvenuta ad ottobre 2014. Nulla di fatto però, nessuna seduta ha avuto come oggetto il testo del DDL nr. 1638 e l'analisi degli emendamenti da portare poi all'attenzione dell'Aula. Ora i senatori sono stati nuovamente convocati per mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre. Si teme che l'attesa sull'esito del referendum costituzionale, del prossimo 4 dicembre, sposti al nuovo anno ogni decisione in merito alla riforma. Altro provvedimento fermo, in attesa di essere calendarizzato in Assemblea al Senato, è il DDL 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che prevede all'art. 10 "Ulteriori misure di contrasto alle frodi assicurative", la modifica dell'art. 201 del Codice della Strada. Il testo non ha subito modifiche rispetto a quello approvato un anno fa alla Camera e prevede al nuovo comma 2 che "all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine,  la seguente lettera:  «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva- zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la pre-senza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera
g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193".

Ma mentre al Senato tutto procede con una lentezza disarmante, ecco che alla Camera, la Commissione Trasporti, sempre particolarmente attiva, riprende l'esame del testo "Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"(seguito esame testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A - Rel. Meta) con i lavori del Comitato Ristretto convocato per il pomeriggio di mercoledì 26 ottobre. L'iter legislativo era iniziato nell'aprile 2014 con l'abbinamento di molte proposte che modificavano alcuni articoli del Codice della Strada e fu sospeso nel novembre 2015.
Anche qui si parla di assicurazione e modalità di contestazione della mancata copertura.

L'articolo 11 del DDL infatti introduce, al comma 1, lettera b), un nuovo comma 1-quinquies all'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento. Per l'efficace funzionamento dei citati dispositivi si prevede l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature indicate: c.d.: autovelox, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici ecc.). E' precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.

Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, che infatti vengono abrogati dal comma 1. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 8 (pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682). La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui sopra costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Insomma due rami del Parlamento che stanno lavorando su testi diversi, che molto difficilmente verranno approvati a breve, impedendo perciò di affrontare temi strategici per la sicurezza stradale sulle nostre strade.
Anche qui vi terremo aggiornati.
In allegato il testo delle modifiche in discussione in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati questa settimana.

> Il testo delle modifiche in discussione in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati
 

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona



Il faticoso cammino della riforma del Codice della Strada in Parlamento. Un traguardo difficile da raggiungere nella legislatura. (ASAPS)

Lunedì, 24 Ottobre 2016
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