Giovedì 28 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI: PROVA “BIPOLARE” ED INSUFFICIENZA DEL RILIEVO SINTOMATOLOGICO

Foto Coraggio - archivio Asaps

(ASAPS) Pupille dilatate? Stato soporifero o al contrario mega-eccitamento. Atteggiamento allucinato? Non è questa la sintomatologia del drogato alla guida, anzi, meglio: la sintomatologia c'è ma non fa prova. E' quello che ha sostenuto, nella sentenza del 16 agosto 2016 la Corte d'Appello di Lecce-Taranto in un caso di denuncia di un guidatore sorpreso alla giuda in (presunto) stato di alterazione da sostanze stupefacenti. “In tema di guida in stato di alterazione determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti” – ha stabilito la Corte - “a differenza della guida in stato di ebbrezza, detta alterazine si caratterizza per la struttura bipolare sua propria, nel senso che l'affermazione della sussistenza del reato richiede l'accertamento positivo di due distinte circostanze, l'una costituita dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e l'altra inerente allo stato di alterazione in cui il soggetto agente si sia posto alla guida, causalmente connesso all'assunzione anzidetta. Peraltro, a differenza dello stato di alterazione del conducente, la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti non può essere raggiunta sulla base di meri elementi sintomatici, discendendo essa dall'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici dell'imputato, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope”. La decisione in questione si conforma ad analoghe posizioni assunte dalla Cassazione Penale.

U.T.  (ASAPS)


“A differenza dello stato di alterazione del conducente, la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti non può essere raggiunta sulla base di meri elementi sintomatici, discendendo essa dall'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici dell'imputato, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope”. (ASAPS)

Martedì, 18 Ottobre 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK