DDL RIFORMA CODICE DELLA STRADA: DOPO DUE ANNI DALL'AVVIO DEI LAVORI AL SENATO...FORSE...SI RIPARTE
Sono passati ben due anni, dal 13 ottobre 2014, quando il disegno di legge di riforma del Codice della Strada, giungeva negli uffici di Palazzo Madama al Senato. Due lunghi anni nei quali sono morti quasi settemila utenti della strada, con decine di migliaia di sinistri stradali rilevati dagli organi di polizia stradale. Due lunghi anni in cui la Commissione Lavori Pubblici ha dovuto trovare una serie di equilibrismi giuridico-finanziari, dopo che la Ragioneria Generale dello Stato aveva espresso forti perplessità su alcuni aspetti dell DDL approvato alla Camera dei Deputati in tempi ragionevolmente rapidi. Ora però tra gli addetti ai lavori c'è una forte preoccupazione perchè i tempi si stanno dilatando, troppo perchè venga approvata prima della fine della legislatura. Troppe incognite, ad iniziare dall'esito del referendum costituzionale che potrebbe comportare una serie di conseguenze politiche, e dal fatto che il DDL 1638 attualmente riparta tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre sempre in Commissione al Senato, senza una calendarizzazione specifica per l'esame in Aula, dove l'Assemblea sembra già satura di impegni.
Nella buona ipotesi di approvazione al Senato entro Natale, occorrerà tornare alla Camera e, quasi sicuramente, di nuovo al Senato. Sembra siano stati definitivamante risolti i problemi finanziari attraverso un tavolo congiunto MEF-Ministero dei Trasporti, ma nessuno ha letto la relazione tecnica della Ragioneria e le perplessità dei dirigenti contabili dello Stato.
Ora si riparte, con la speranza che vengano superati i limiti di velocità di approvazione (qui non scattano sanzioni, occorrerebbe ricordarlo ai senatori). Ricordiamo che si tratta di una legge "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", per cui i tempi si allungheranno per la successiva approvazione di numerosi decreti legislativi. Il disegno di legge Atto Senato n. 1638 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge Atto Camera n. 731 (d’iniziativa dei deputati Velo, Meta, Mauri, Amoddio, Cardinale, Cimbro, D'Incecco, Ermini, Fiano, Marantelli e Porta) e del disegno di legge Atto Camera n. 1588 (d’iniziativa governativa). Il disegno di legge, trasmesso al Senato della Repubblica il 13 ottobre 2014 è stato assegnato, il 17 dicembre 2014, in sede referente, all’8a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”.
L'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada.
L'articolo 2, comma 1, indica i seguenti principi e criteri direttivi della delega:
• riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali;
• delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
• semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto;
• revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;
• individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero identificativo di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero;
• introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso la previsione di un apposito contrassegno e disciplina della loro circolazione su strada;
• aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni;
• aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica;
• previsione di un unico strumento, per ciascun ente territoriale, di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli;
• riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni delle diverse forze, e potenziamento del ricorso ai servizi
ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali;
• rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati);
• promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali;
• revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non
discriminazione, con particolare riferimento: alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di "omicidio stradale", del grado di colpevolezza e delle tipologie di violazioni per le quali prevedere la revoca perpetua della patente e l'inibizione perpetua alla guida sul territorio nazionale; revoca e inibizione perpetue dovranno essere comunque disposte in caso di omicidio colposo commesso da soggetto alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti ovvero in caso di omicidio colposo che provochi la morte di più persone ovvero la morte di una persona e la lesione di due o più persone; si richiede inoltre che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con precisione e certezza, anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze; inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto; revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con pendenza procedimenti penali su medesime fattispecie; previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, in misura non inferiore al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada e, in misura non inferiore al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti;
• revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando ambiti di competenza diversi tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto;
• espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni;
• revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche;
• predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno;
• adeguamento della terminologia utilizzata dal codice della strada sostituendo la locuzione "mutilati e minorati fisici" con quella "soggetti con invalidità";
• revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione;
• modifica dell'ambito di applicazione della disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza (55 kw/t per gli
autoveicoli) i soggetti neopatentati;
• definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico;
• previsione della possibilità di svolgere servizio di piazza con velocipedi;
• disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;
• regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale;
• coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;
• revisione dell'attuale normativa relativa alla sosta tariffata e introduzione di un sistema sanzionatorio proporzionale ai tempi di permanenza illegittima con eventuale previsione di una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione nelle seguenti materie:
• caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
• disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti;
• caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica);
• disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
• classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie
conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore;
• semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;
• classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina UE in materia di limiti di massa;
• procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici e revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico;
• disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive;
• istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie oggetto di delegificazione con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione. Il comma 4 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione del codice al fine di adeguarlo al contenuto dei decreti legislativi di attuazione della delega. Il comma 5 attribuisce a decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice.
L'articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi e reca le clausole di invarianza finanziaria.
Tutto fermo invece per il DDL "Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale", assegnato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, che dopo la seduta dello scorso 30 giugno, non ha più trattato l'argomento. Si parla di prossime audizioni di organizzazioni sindacali e di categoria. Ma al momento tutto tace. Vedremo.
Dr. Luigi ALTAMURA
Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Coordinatore Servizio Protezione Civile Comune di Verona
Riparte la discussione al Senato, poi la legge delega dovrà tronare sicuramente alla Camera: La legge con i relativi decreti riuscirà a vedere la luce prima della fine della legislatura?
Tutto fermo invece per il DDL "Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale", assegnato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, che dopo la seduta dello scorso 30 giugno, non ha più trattato l'argomento. Si parla di prossime audizioni di organizzazioni sindacali e di categoria. Ma al momento tutto tace. Purtroppo. (ASAPS)