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NESSUN OBBLIGO DI RISPETTARE IL DIVIETO DI SORPASSO SE MANCA IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE LO PRESCRIVE

(ASAPS) In apparenza sembra una questione di disguidi amministrativi e multe, in sostanza, vista la nuova norma sull'omicidio stradale e le relative fattispecie che e aggravano la pena, è qualcosa che potrebbe incidere sulla condanna in sede penale. Fatto sta che, secondo la Sezione II della Cassazione Civile, sentenza n. 3939 del 29 febbraio 2016, “in tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento”. E fino a qui nessuna novità. Tuttavia, ha sostenuto la Corte, “per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge”. Quindi, in tale evenienza, l'obbligatorietà della prescrizione del divieto – e nella specie si trattava appunto del divieto di sorpasso in una zona determinata - resta condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa. In sostanza, resta l'obbligo di guidare con prudenza e di evitare sorpassi azzardati, ma dire che l'automobilista abbia violato un divieto di sorpasso è ben altra cosa.

 

UT (ASAPS)

 


 

Vista la nuova norma sull'omicidio stradale e le relative fattispecie che e aggravano la pena, è qualcosa che potrebbe incidere sulla condanna in sede penale.(ASAPS)
 

Lunedì, 17 Ottobre 2016
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