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Editoriali 09/01/2006

QUEL GIUDICE DI PACE CHE SI FA LEGISLATORE. - Annulla un verbale per una velocità di 64 Km/h in un tratto urbano con limite a 50 «Applicazione del buon senso alla norma». Anche alla sicurezza?

QUEL GIUDICE DI PACE CHE SI FA LEGISLATORE.
Annulla un verbale per una velocità di 64 Km/h in un tratto urbano con limite a 50
«Applicazione del buon senso alla norma». Anche alla sicurezza?

 

Abbiamo letto nei giorni scorsi sulla cronaca locale che a Forlì (la nostra città) un Giudice di pace aveva annullato un verbale contestato ad un automobilista dalla Polizia Municipale, in quanto viaggiava a 64 Km/h sulla via Firenze, tratto urbano della SS 67 che collega Forlì al capoluogo toscano.

Secondo la stampa il giudice avrebbe applicato semplicemente principi di buon senso (?) e nel dispositivo della sentenza avrebbe evidenziato come se venisse rispettato il limite dei 50, quella data strada - in questo caso via Firenze - subirebbe <<un notevole rallentamento della circolazione>>.

Nel ricorso il signor Andrea afferma: <<Centinaia di volte sono passato da lì a quella stessa velocità, e spesso sono transitato davanti a pattuglie che nemmeno una volta mi hanno fermato. Perché la mia andatura era moderata. Ora invece con l’autovelox arriva la multa. Mi appello al buon senso di chi mi deve giudicare>>.

E il "buon senso" è puntualmente arrivato. Il GdP ha dato torto alla PM adducendo 3 motivi.
Primo: la strada è ampia e si presta a velocità superiori ai 50.
Secondo: se tutti andassero ai 50 la strada s’intaserebbe.
Terzo: quella mattina i vigili potevano fermare il signor Andrea per verbalizzargli l’infrazione.
Queste le tre facce della medaglia che hanno motivato l’accoglimento del ricorso dell’automobilista.
Ci permettiamo alcune semplici osservazioni. Intanto precisiamo che non siamo mai stati tifosi dell’uso indiscriminato dell’autovelox e del suo utilizzo più in chiave di cassa che di ricerca della sicurezza. La nostra denuncia pubblica sull’uso disinvolto fatto dai comuni di Roncofreddo e Sarsina sulla E45 in brevi tratti che ricadono sul loro territorio, lo conferma.
Però sinceramente le motivazioni del GdP di Forlì ci lasciano molto perplessi.
Innanzi tutto cominciamo col dire che il signor Andrea in quel tratto viaggiava a 69 Km/h, in quanto dalla velocità misurata sono stati tolti i previsti 5 Km di tolleranza. Non sappiamo se il giudice per esempio si è premurato di sapere in quanti metri si ferma una vettura alla velocità di 69 Km/h. Non sappiamo se si è premurato di conoscere la reale pericolosità di quel tratto, calato in un territorio ad altissima vocazione infortunistica.
Glieli forniamo noi alcuni dati di carattere generale. Nella provincia di Forlì-Cesena dal 2000 al 2004, si sono contati 13.123 incidenti, che hanno causato 320 morti e 17.233 feriti. Cifre che mettono in imbarazzo i numeri della guerra irachena, alle quali si devono aggiungere i dati del 2005.
Ci sembrano dati che meriterebbero una certa riflessione.
Quel tratto di strada comunale, in realtà è la propaggine urbana di una delle più importanti e pericolose statali del territorio. La SS 67 che collega Forlì a Firenze attraverso Castrocaro Terme e tutta la valle del Montone e il passo del Muraglione ben noto come "santuario" dei motociclisti.
Un fatto in conclusione è certo. Il Giudice in questo caso applicando il "buon senso", si è trasformato in legislatore ed ha abolito di fatto il limite dei 50 per una strada urbana. Decisione pericolosa oltre che in violazione del diritto.
Il fatto che una strada sia ampia non giustifica il graduale aumento delle velocità. Crediamo che si debba verificare se è fiancheggiata da case, scuole, se esistono passaggi pedonali, piste ciclabili, tipologia del traffico. E’ un terreno scivoloso quello della larghezza delle strade come parametro delle velocità. Parametro di valutazione che non spetta al giudice.
Il nostro giudice evidenzia poi che una velocità dei 50 intaserebbe la strada. Premesso che fino a 55 non esiste infrazione, c’è da domandarsi se questa considerazione è basata su dati di fatto.
Il GdP afferma anche che la Polizia Municipale poteva fermare subito la vettura per la contestazione. In questo caso entra nel merito dell’organizzazione del servizio, che secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, non può rientrare fra i suoi parametri valutativi, vista la competenza esclusiva in tal senso della Pubblica Amministrazione e l’insindacabilità delle modalità del servizio.
Noi ci domandiamo anche se il giudice in questo caso ha accertato che quel tratto non rientrasse fra quelli individuati dal Prefetto ai sensi del D.L.121/2002 convertito con legge 168/2002, per i quali non vige l’obbligo della contestazione immediata. A noi risulta che quel tratto rientri fra quelli individuati dal Prefetto.
Domani mattina il giudice annullerà tutti i verbali eventualmente contestati alle migliaia di conducenti che ogni giorno percorrono quella strada? E quale sarà - domandiamo - il nuovo limite dettato dal cd "buon senso"?
Ce lo faccia sapere signor giudice per questa e per tutte le altre strade, così faremo aggiornare almeno i cartelli stradali e i prontuari delle violazioni delle forze di polizia.
Il giudice è diventato anche legislatore. Ora lo sappiamo.

 

Giordano Biserni

Presidente Asaps

 


 

 
 
 
 
 



Lunedì, 09 Gennaio 2006
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