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Terrorismo: modificate alcune norme del codice penale

Legge, 28/07/2016 n° 153, G.U. 09/08/2016

Al via nuove norme per la prevenzione e la repressione del terrorismo.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 la Legge 28 luglio 2016, n. 153 con la quale, contestualmente alla ratifica di alcune convenzioni internazionali in materia, sono state introdotte nel Codice Penale nuove norme per la repressione delle condotte di terrorismo.

Sono previste tre nuove fattispecie di reato, che vengono così a completare il quadro della tutela penale contro gli atti e le condotte contrassegnati da finalità di terrorismo:

    Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1):
    è punito con la reclusione da sette a quindici anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies [...], indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte".

    Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2):
    è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000 "chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies".

    Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter):
        è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con finalità di terrorismo,
        1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
        2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
        è' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con finalità di terrorismo,
        1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
        2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le nuove fattispecie si aggiungono a quelle già attualmente previste, che tendono a reprimere le condotte di associazione (art. 270-bis), arruolamento (art. 270-quater), organizzazione di trasferimenti (art. 270-quater.1) e addestramento (art. 270-quinquies) con finalità di terrorismo.

Queste infine le convenzioni internazionali di cui è stata autorizzatata la ratifica:

    Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
    Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
    Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
    Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
    Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.


fonte: altalex.it


Giovedì, 11 Agosto 2016
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