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Velocità misurata: la Cassazione ribadisce che tutti gli strumenti devono essere tarati periodicamente
Violazione viziata se non si dimostra la taratura della strumentazione

di Girolamo Simonato*

La sentenza della Corte di Cassazione n. 14543/16 del 15 luglio 2016, trova fondamento sull’utilizzo delle apparecchiature in dotazione alle Forze di polizia per l’accertamento dell’eccesso di velocità, di cui all’art. 142 del Codice della Strada.
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.”
Pertanto, tutti gli apparecchi omologati e decretati, dal compente Ministero, come misuratori di velocità devono essere soggetti a tarature periodiche, in caso contrario le sanzioni amministrative rilevate sono viziate.

Questo è stato ribadito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 14543/2016 depositata in questi giorni, dove si è accolto il ricorso di un automobilista multato per aver violato l'art. 142, 9° comma, del Codice della Strada.
Gli Ermellini hanno ribadito nella sentenza che: “fra l’altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiature sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato”.


Segue nella stesura della sentenza, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, già riportata, la quale come è noto dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del Codice della Strada.
In conclusione della medesima si legge: “per effetto della detta decisone, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.
Il dettato della sentenza, dapprima quella della Corte Costituzionale, ora quella di Cassazione, ribadiscono che tali strumentazioni devono essere soggette a periodica verifica della taratura.
È opportuno ribadire che le stesse sono state omologate e decretate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell’accertamento della velocità.
Questa rilevazione è da annoveresi come un atto irripetibile e pertanto l’utente deve avere tutte le garanzie del corretto funzionamento dello stesso.

 

 * Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta


Ancora sulla taratura dei misuratori di velocità. (ASAPS)



 

Venerdì, 22 Luglio 2016
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