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Guidava ubriaco, ma il giudice lo assolve. "Strada deserta e non ha fatto danni"

La sentenza riguarda un 28enne faentino, fermato alle 4 di mattina con un tasso alcolico quasi tre volte il limite
Foto Germogli

Ravenna, 7 luglio 2016 - Mettersi al volante sbronzi, si sa, è cosa poco raccomandabile. Ma se guidi alle quattro di notte, in una strada di campagna praticamente deserta, non provochi incidenti e non l’hai fatto altre volte, puoi essere graziato. Anche se il tasso di alcol nel sangue riscontrato dall’etilometro è esorbitante, quasi tre volte il limite di legge di 0,5 g/l. Va in questa direzione una recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha assolto un 28enne faentino ritenendo il fatto non punibile in ragione della ‘particolare tenuità del fatto’ da poco contemplata anche sulla guida in stato di ebbrezza, un aspetto dibattuto persino in Cassazione.

Nel caso in questione il giovane tornava da una festa, il 10 gennaio di un anno fa, e fu fermato dai carabinieri della stazione di Traversara di Bagnacavallo alle 4 del mattino. La prima soffiata sull’etilometro rivelò un tasso di 1,44 g/l, la seconda misurazione di poco inferiore, 1,42. Sopra 1,5 sarebbe scattata la confisca del veicolo.

Opponendosi al decreto penale di condanna (1650 euro di ammenda e patente sospesa sei mesi), difeso in aula dall’avvocato Massimiliano Nicolai e dal dottor Enrico Casadio, è uscito assolto: era sì ubriaco, ma non al punto di pregiudicare la sicurezza stradale nonostante l’elevato tasso alcolemico.

Nelle motivazioni della sentenza il giudice, Beatrice Bernabei, pur ritenendo pacifica la guida in stato di ebbrezza, ritiene sussistano i presupposti della particolare tenuità «per le modalità di condotta (guidava in una strada presumibilmente deserta, stante l’ora dell’avvenuto accertamento) e l’esiguità del danno o del pericolo (nessun danno o pericolo sono derivati a persone o cose). Risulta anche la non abitualità del comportamento», inoltre «l’imputato è incensurato».

Secondo la difesa la decisione del giudice va nel solco della sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che contempla la possibilità di valutare come ‘fatto tenue’ la guida in stato di ebbrezza con valori di alcol tra 0,8 (la soglia entro cui scatta il penale) e 1,5. Per le Sezioni unite – che hanno risolto un contrasto tra due orientamenti divergenti della Cassazione, uno più possibilista e l’altro più intransigente – il tasso in sé non è decisivo e non preclude la lieve tenuità. «Se è vero che la presenza di un grado etilico superiore a quello minimo può in astratto deporre per un fatto non particolarmente lieve, ciò non vale in assoluto, dovendosi avere riguardo alle complessive modalità del fatto», scrivono le Sezioni unite. In pratica occorre valutare caso per caso e ricomporre il mosaico per intero.

A Ravenna risulta un altro precedente di un’assoluzione per chi guidava con un tasso alcolemico addirittura superiore: non un’auto, ma una bicicletta. Risale al 20 gennaio di quest’anno, quando il giudice Corrado Schiaretti ha assolto un cittadino straniero trovato al manubrio con un tasso di 2,64 g/l, oltre cinque volte il limite. In quel caso, spiegò nelle motivazioni il giudice, l’uomo era in sella alle due del mattino, a Lido di Classe, rovinò a terra da solo in quanto incapace di mantenere l’equilibrio e si fece male, rifiutando poi alla Polstrada il test dell’etilometro. Per quel caso il magistrato valutò un «modestissimo pericolo alla circolazione stradale, soprattutto in un centro urbano poco trafficato», proprio perché era in bici, optando dunque per la particolare tenuità del fatto.

Lorenzo Priviato
da ilrestodelcarlino.it


 

GLI EFFETTI DELLA LEGGE SULLA “PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO”. QUINDI PER UNA CONDANNA BISOGNERA’ ASPETTARE CHE L’EBBRO DI TURNO AMMAZZI QUALCUNO...?
“Va in questa direzione una recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha assolto un 28enne faentino ritenendo il fatto non punibile in ragione della ‘particolare tenuità del fatto’ da poco contemplata anche sulla guida in stato di ebbrezza, un aspetto dibattuto persino in Cassazione.” (guidava in una strada presumibilmente deserta, stante l’ora dell’avvenuto accertamento) e l’esiguità del danno o del pericolo (nessun danno o pericolo sono derivati a persone o cose). Risulta anche la non abitualità del comportamento», inoltre «l’imputato è incensurato».
Secondo il nostro parere nessuna strada della Romagna è mai “presumibilmente deserta” e se passasse anche una sola bicicletta e la connotazione del “pericolo” è sempre insita nella guida con quel tasso alcolico. Si chieda il parere degli esperti sulla differenza nella conduzione di un veicolo da parte di un sobrio rispetto ad un conducente con un tasso di 1,42 g/l, si faccia una prova!!
Ci dispiace leggere questa sentenza nella città in cui il pirata ubriaco che uccise il piccolo Gionatan è stato condannato alla pena irrisoria di 2 anni e 9 mesi.
Da una parte si approva l’Omicidio stradale dall’altra il sistema trova sempre il modo di non punire. Ma la Cassazione è stata chiara. Vigileremo con attenzione sugli effetti! Quando si approva una legge si devono poi prevedere le conseguenze. La battaglia per la sicurezza stradale rimane tutta in salita!!  (ASAPS)

Giovedì, 07 Luglio 2016
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