Volontario e paletta: NO, il volontario NON può dirigere il traffico
Parola di Protezione Civile
da emergency-live.com
La lettera chiarisce che le associazioni di Protezione Civile non possono svolgere in nessuna circostanza i servizi di Polizia Stradale come definiti dall’articolo 11 del Codice della Strada.
Come è noto le organizzazioni di volontariato di PC possono assicurare – in via generale – il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra le quali FFOO e Amministrazioni Comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d’istituto, quindi il Dipartimento ha scelto di delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alla autorità preposta all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Considerata la peculiarità delle attività individuate dal codice della strada nell’articolo 11, il Dipartimento di Protezione Civile precisa che: E’ VIETATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE QUALSIASI FORMA DI SUPPORTO NEI RIGUARDI DELLE AUTORITA’ PREPOSTE NELLO SVOLGIMENTO DEI PREDETTI SERVIZI.
Quindi cosa può fare realmente il volontario di Protezione Civile?
Può eseguire i compiti individuati dalla lettera C dell’articolo 11 e cioè: Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e scorta per la sicurezza della circolazione a condizione che siano rispettate le specifiche poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei volontari a essa appartenenti.
Chiarito l’ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è necessario definire contenuti e confini dell’azione di supporto che può essere assicurata.
I compiti che il volontario può eseguire in questi ambiti sono elencati nel paragrafo 2 dell’allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che alleghiamo). Fra questi compiti c’è l’informazione alla popolazione e il presidio del territorio.
Il DPC precisa quindi che:
– In occasione di eventi o circostanze che a giudizio delle Autorità preposte possono richiedere l’esigenza di un supporto da parte delle OVPC, anche in assenza di specifici rischi, tali autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate organizzazioni
– La richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto, alla Provincia, città metropolitana o comune dove viene richiesto il supporto.
– in caso di eventi o circostanze non pianificate la richiesta può essere formulata nelle vie brevi ma deve essere successivamente confermata per iscritto
– la richiesta deve tassativamente contenere l’indicazione della località, la durata del supporto, in nominativo del soggetto che formula la richiesta che si assume la complessiva responsabilità del coordinamento della attività del volontariato e quello dei referenti operativi sul campo per i volontari impiegati.
Inoltre le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio.
Di seguito i documenti ufficiali pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile
>Allegato_1- Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale
In vigore dal 13 agosto 2003
Qui le ultime precise indicazioni del Dipartimento di protezione Civile che risponde a molte domande che sono pervenute anche ad ASAPS. Nell’articolo di Emergency- Live anche copia del documento. (ASAPS)