Lunedì 13 Gennaio 2025
area riservata
ASAPS.it su

Anche lo scippatore può ottenere la sospensione condizionale della pena. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008 che escludeva dal beneficio i condannati per furto con strappo

(ASAPS) La Corte Costituzionale assesta un’altra “mazzata” al pacchetto sicurezza introdotto col d.l. 92/2008, convertito nella legge 125/2008. La normativa aveva modificato l’art. 656 del codice di procedura penale stabilendo che in caso di “scippo” allo scippatore non potesse essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che col suo gesto aveva dimostrato, senza necessità di ulteriori controprove, la sua pericolosità sociale.

Con la sentenza n. 125 del 1 giugno 2016 la Corte ha stabilito che tale norma (art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.), laddove stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo è costituzionalmente illegittima. Infatti, il divieto della sospensione dell'esecuzione, basato su una "presunzione di pericolosità" concernente i condannati per specifici delitti, non può sussistere per il furto con strappo e non per la rapina, tenuto conto che gli indici di pericolosità ravvisabili nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.

La disparità di trattamento, pertanto, non si giustifica, non tanto per la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, quanto per le caratteristiche dei due reati, che non consentono di assegnare all'autore di un furto con strappo una pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell'autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona.


La Corte Costituzionale assesta un’altra “mazzata” al pacchetto sicurezza introdotto col d.l. 92/2008, convertito nella legge 125/2008. Qui i particolari. (ASAPS)

Lunedì, 27 Giugno 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK